E’ legittimo riprendere con videoregistrazioni un vicino di casa, soprattutto se ciò avvenga per dimostrare che lo stesso commette atti persecutori ai danni di altro condomino.
Lo ha deciso la S.C. di Cassazione, Sezione V penale con sentenza 17346 dell’8.6.2020, nell’ambito di una fattispecie in cui gli imputati erano chiamati a rispondere della contestazione di atti persecutori ai danni della persona offesa, per aver compiuto varie azioni intimidatorie, occupando un’area comune con il loro camper, nonché con ingiurie e minacce gravi, anche di morte, e un tentativo di investimento; le condotte si sono protratte per circa 2 anni ed è stato accertato dai giudici di merito che esse hanno arrecato un grave stato di ansia e paura alla vittima, nonché un fondato timore per la propria incolumità.
La condizione che abilita la videoregistrazione è che la stessa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La Corte ha infatti sottolineato come già le Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267, abbiano già affermato che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen., mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.
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