Concorso tra bancarotta e autoriciclaggio

bancarotta e autoriciclaggioE’ possibile il concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p.
Lo ha stabilito la S.C. di Cassazione Sezione V penale con sentenza n. 1203/2020.
Con l’art. 648 ter c.p.c. è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tal delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Secondo la Corte la distrazione fallimentare ben può costituire il reato presupposto per la contestazione dell’antiriciclaggio, a nulla rilevando addirittura che l’impiego del bene di provenienza illecita sia avvenuto in epoca antecedente al fallimento e dunque, prima della consumazione del reato di bancarotta.
Infatti, come per i delitti di ricettazione e riciclaggio, anche il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi configurabile nell’ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano ab origine qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 c.p., in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita aggravata procedibile d’ufficio) e il delitto di bancarotta patrimoniale, in ragione del quale il secondo assorbe il primo, quando la società, a danno della quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa/distrattiva, venga dichiarata fallita, secondo una evidente progressione criminosa.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.