Sospensione esecuzioni sull’abitazione principale

esecuzione sospesa prima casaIn sede di conversione del Decreto Legge “Cura Italia” è stato introdotto l’art. 54 ter alla L. 27 del 24.04.2020 che prevede “(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
La norma si presta alle più svariate interpretazioni.
Comprensibile l’intento, infelice la formulazione del disposto legislativo. I pignoramenti immobiliari possono essere portati alla notifica? Se sì, una volta notificati possono essere posti in essere gli adempimenti prodromici (istanza di vendita e certificazione notarile?).
E ancora: le procedure in corso con progetto di riparto da approvare o con pagamenti da eseguire sono sospesi?
Si segnala l’interessante approfondimento a firma Salvo Leuzzi e Raffaele Rossi su IlCaso.it (clicca qui per leggere l’articolo) consapevoli che in questi sei mesi si assisterà alle più svariate varianti interpretative e applicative.

Il furto di 30 euro non è (per ciò solo) di particolare tenuità

furto di lieve entitàRubare generi alimentari per un valore di circa 30 euro non abilita – per ciò solo – a invocare né l’esimente dello stato di necessità (c.d. furto per fame), né la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.c. per particolare tenuità del fatto.
Quanto al primo profilo perché, “pur trattandosi di una cifra modesta (Euro 32,77), la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere ricollegabile a un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata a una immediata soddisfazione dell’esigenza alimentare”.
Quanto al secondo profilo perché ostano alla concessione del beneficio gli eventuali precedenti penali per il medesimo reato e la non occasionalità della condotta.
E’ quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, Sezione V penale, sentenza del 3.4.2020 n. 11289 (clicca qui per il testo integrale).

Coltivazione di piante e sostanze stupefacenti

cannabis coltivazione domesticaLe Sezioni Unite penali della S.C. di Cassazione si sono pronunciate con sentenza n. 12348 del 16 aprile 2020 (ud. 19.12.2019) se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se sia necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato.
In particolare è stato statuito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile “indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza”, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi “escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Clicca qui per leggere la sentenza integrale.