Mentre è in piena discussione il c.d. scudo penale per i datori di lavoro, nel proprio comunicato del 15.5.2020 l’INAIL ritiene opportuno sottolineare come “il datore di lavoro risponda penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” e che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.
Trattasi di precisazione ovvia in uno stato di diritto.
Afferma inoltre l’INAIL che “al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Questo è certamente vero, come però vero che la mancata adozione dei protocolli anticontagio ovvero comportamenti totalmente contrari a ogni buona norma igienico-sanitaria possano essere invocate per una contestazione di responsabilità per il datore di lavoro che, come noto, ha dei precisi obblighi di formazione, informazione, prevenzione e protezione da osservare ai sensi, tra l’altro, del D.lgs. 81/2008.
In questo senso ad esempio, la Procura di Bergamo nella propria circolare 1104/20 prot.
Scarica qui il comunicato Inail e la circolare della Procura di Bergamo citate.