Obbligo vaccinale e scudo alla responsabilità medica

vacino covid-19Il Consiglio dei Ministri in data 31.3.2021 ha approvato il testo di un decreto legge in tema di “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che:

esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;

introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);

stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Leggi qui il comunicato stampa.

Vaccinazione e luoghi di lavoro

garante e vaccinazioni

Presa di posizione del Garante della Privacy in tema di vaccinazione e trattamento dei dati di personali sui luoghi di lavoro.

Nelle FAQ del sito del GPDP sono stati affermati i seguenti principi:

  • il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non sarebbe consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nemmeno il consenso del lavoratore abiliterebbe a tale richiesta.
  • il medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati. Il datore di lavoro avrebbe diritto ad avere copia dei soli certificati di idoneità alla mansione dei propri dipendenti;
  • in attesa di un intervento legislativo che imponga la vaccinazione come requisito necessario per lo svolgimento di determinate mansioni lavorative, solo il medico competente nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

Clicca qui per leggere le FAQ del sito GPDP.