Nulla osta a che il commercialista possa concorrere nel reato tributario o fallimentare del cliente.
La S.C. ha affermato con sentenza sella Sezione III penale n. 28158/2019 come il ruolo di concorrente del reato vada apprezzato in questo, come in tutti i casi, sotto il profilo della compartecipazione alla condotta e alla presenza del dolo.
Sotto il primo profilo il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche nel caso di concorso materiale.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del d.lgs 74/2000, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, possa comportare condotte tese all’evasione delle imposte.
Nella fattispecie in esame, poi, il Supremo Collegio ha osservato come il ricorrente fosse da ritenersi perfettamente a conoscenza sia dell’omessa istituzione e tenuta della contabilità di magazzino, sia dell’irregolare tenuta del registro degli inventari, anche in ragione delle periodiche segnalazioni del collegio sindacale.
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