Non ogni utilizzo di un bene pubblico per finalità privata concretizza il peculato d’uso ai sensi dell’art. 314 c.p.
La S.C. Di Cassazione, Sezione VI penale, con sentenza 28822/2020 ha affermato che “Quanto all’ipotesi di peculato d’uso, deve rilevarsi che il reato va correlato al tipo di utilizzo del mezzo e alla possibilità di individuare nella condotta una appropriazione seppur temporanea del bene, tale da escludere, in parte qua, la sfera di dominio facente capo all’ente proprietario, ciò che peraltro implica un confronto con la fisiologica destinazione del bene e con la funzione di esso”.
Così in una fattispecie in cui l’imputato si era allontanato dall’ufficio per recarsi in un centro commerciale e in una farmacia nonché in un bar-caffetteria e in un negozio di vini, per poi far rientro in ufficio, con conseguente utilizzo improprio ab origine del bene e destinazione funzionale ad un utilizzo privato diversa da quella che avrebbe dovuto avere, è stato affermato:
- che il reato è da escludere laddove non venga dimostrato né prospettato che il veicolo fosse stato distolto dall’effettiva finalità di servizio in relazione al mero fatto che il ricorrente si fosse recato al bar o in panetteria o in un centro commerciale (in particolare non è stato dato conto del fatto che il ricorrente non potesse trovarsi di passaggio nei luoghi venuti in rilievo e che dunque corrispondentemente il mezzo fosse stato distolto dal servizio previsto, con aggravio connesso ad un suo improprio utilizzo; ma nel contempo non è stato prospettato, se non in termini meramente astratti, che nelle fasi della permanenza del ricorrente negli esercizi commerciali indicati, il veicolo fosse destinato a diverso servizio con conseguente aggravio sul piano funzionale);
- che ai fini della configurabilità del reato occorre verificare che la condotta abbia prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio (Sez. U. n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255296),