La S.C. di Cassazione con sentenza 8635 del 7.5.2020 ha individuato i criteri per considerare una strada “di scorrimento” che abilita alla contestazione differita delle violazioni del limite di velocità tramite apparecchi autovelox.
In particolare la Corte richiama la necessaria presenza di elementi strutturali necessari, indicati dall’articolo 2, comma 3, lett. d), C.d. S. che definisce la strada urbana di scorrimento come “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici ed alle intersezioni a raso semaforizzare, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini della adozione del provvedimento amministrativo previsto dall’art. 4 d.l. n.121/2002.
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