Secondo l’ordinanza 993/2021 del 20.1.2021 della Sezione I civile della S.C. di Cassazione, le modifiche al limite minimo di credito erariale per poter iscrivere ipoteca si applicano anche ai procedimenti ancora pendenti all’entrata in vigore delle norme.
Ricordando anche il dettato delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 4077/2010, confermata anche dalla sentenza n. 5771/2012) , in relazione al rapporto di preordinazione, da valere in tema di riscossione coattiva delle imposte, tra l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 602/1973 e l’espropriazione immobiliare e, quindi, l’applicabilità a tale iscrizione dei limiti all’esecuzione stabiliti dall’art. 76, la S.C. ha affermato che “se quindi è vero che l’ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro e tanto nel limite introdotto per l’iscrizione, per la prima volta, dall’art. 3, comma 2-ter del D.L. 40/2010, convertito nella legge 22 maggio 2010, n, 73, questa Corte ha, altresì, precisato che siffatto autonomo presupposto è destinato a valere per le future iscrizioni di ipoteca”. La portata della novella legislativa non si ritiene poter essere, infatti, “per ciò solo” apprezzata “come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione“.
Pertanto “la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, delle differenti soglie dell’ammontare del credito per cui il concessionario può procedere in via esecutiva alla realizzazione del credito tributario e quindi del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, deve trovare applicazione, nella natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell’entrata in vigore delle norme nel tempo succedutesi nel fissare i nuovi importi ai limiti di procedibilità“.
ll limite all’esecuzione coattiva introdotto dalla legge n. 248/2005, trova quindi applicazione, rispetto a procedure che siano pendenti alla data della sua entrata in vigore e quindi per i singoli atti compiuti successivamente.
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