In tema di inquinamento luminoso, la Sezione III Penale della S.C. di Cassazione, con sentenza 9353/2020 ha affermato che anche la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luce bianchi e colorati, in quanto idonea ad arrecare disturbo agli equilibrio dell’ecosistema, integra il reato di cui agli artt. 6 e 30 legge 394 del 1991, per la violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali.
Infatti, l’emissione di fonti luminose costituite da luci bianche e colorate che si alternavano, con la caratteristica che il fascio bianco veniva proiettato in varie direzioni, in alto e lateralmente, mentre le luci colorate lampeggiavano, accendendosi e spegnendosi alternatamente, è idonea a incidere tanto sulla morfologia del territorio quanto sugli equilibri ecologici dello stesso, provocando quelle che viene definito tecnicamente “inquinamento luminoso”.
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