Con sentenza 54 del 27.1.2021 depositata la scorsa settimana, il GUP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto due coimputati dall’accusa di falso ex art. 483 c.p. per aver reso una falsa autocertificazione ad un controllo in periodo di lockdown.
Secondo tale giudice, “nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa. In giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi”.
Pertanto, prosegue la sentenza, una volta riscontrata l’illegittimità del precetto contenuto nel DPCM recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale (così come in ogni altro atto amministrativo) per violazione dell’art. 13 Cost., il Giudice ordinario ha il dovere di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
Di conseguenza, non è configurabile il delitto ex art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al DPCM 8 marzo 2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..
Dalla disapplicazione di tale norma deriva che la condotta di falso, materialmente comprovata in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione.
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Nuovo DPCM e ordinanze Regione Lombardia
E’ stato firmato il nuovo DPCM 2.3.2021 in materia di emergenza epidemiologica (scarica qui il testo integrale).
Inoltre, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.
Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il 1° marzo il presidente di Regione Lombardia ha firmato due nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su specifiche aree del territorio lombardo.
Le misure stabilite dalle Ordinanze n. 711 e n. 712 entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe.
In particolare, l’Ordinanza regionale n. 711 stabilisce la fascia arancione ‘rafforzata’ per tutti i comuni della provincia di Como e per alcuni comuni delle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia. Consulta qui l’elenco completo dei comuni.
In tali comuni viene stabilita la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.
Inoltre, l’Ordinanza regionale n. 712 proroga fino al 10 marzo 2021 l’efficacia delle restrizioni previste per i comuni già in fascia arancione ‘rafforzata’ come indicati nell’Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021. In questi territori riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).
In base all’Ordinanza n. 713 del 2 marzo invece i comuni di Bollate (MI), Mede (PV) e Viggiù (VA), attualmente collocati in zona rossa, a partire dal 4 marzo e fino all’11 marzo passano anch’essi in zona arancione “rafforzato”.
Resta in zona rossa fino al 7 marzo il solo comune di Valgoglio in provincia di Bergamo (Ordinanza n. 710).
Limitatamente ai giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in “zona arancione” e fino al 5 marzo, sono valide le disposizioni dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 (confermate dall’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021), in merito ad attività agricole, controllo faunistico e attività di caccia e pesca.
È ancora vigente l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.
Fase 2: DPCM 17.5.2020 e ordinanza 547 Regione Lombardia
Pubblicato il DPCM 17.5.2020 in tema di misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale (scarica qui il testo e gli allegati).
L’autocertificazione occorrerà solo per gli spostamenti al di fuori della propria regione.
In serata la Regione Lombardia emana l’ordinanza 547 del 17.5.2020 (scarica qui il testo con gli allegati) con cui anticipa l’apertura di alcune attività rispetto al provvedimento governativo.
In Lombardia aperti bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, musei, luoghi di culto e possibile l’attività sportiva all’aperto, ivi comprese lezioni in piccoli gruppi (massimo 4 allievi).
Per converso, sul territorio lombardo, posticipata l’apertura di palestre e piscine.
Confermati l’obbligo dell’utilizzo di mascherine e l’obbligo di rilevazione della temperatura al personale sul luogo di lavoro (nonché dei clienti dei ristoranti)
Covid-19, pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2
E’ stato pubblicato il DPCM 26.4.2020 sulla c.d. fase 2 in tema di emergenza Covid-19, avente efficacia per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio. Contestualmente il Commissario Straordinario per l’attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19 fissa il prezzo massimo delle mascherine a 0,50 euro/cad. al netto dell’iva.
Clicca qui per scaricare il DPCM comprensivo di allegati e l’ordinanza 11/2020 del Commissario Straordinario Arcuri.