L’amministratore di condominio che inserisce all’ordine del giorno una informativa in ordine alla causa intentata verso gli ex avvocati del condominio, colpevoli di scorrettezze, non commette il reato di diffamazione.
Infatti, laddove non si apprezzi l’offensività della comunicazione effettuata dall’amministratore il quale ha non solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno dei precedenti avvocati, non sussiste nemmeno una fattispecie diffamatoria, con conseguente inutilità di evocare anche la scriminante dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
Lo ha affermato la S.C. di Cassazione, Sezione V penale con sentenza 11916 del 10.4.2020 (ud. 15.11.2019). Scarica qui il testo integrale.