La Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza 42124/2021 tratta la questione della validità di un testamento olografo vergato in stampatello dal de cuius.
Era stato infatti eccepito dai ricorrenti che il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per il testamento olografo, non sarebbe compatibile con l’uso dello stampatello.
La S.C. ricordando che una parte della dottrina ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato, ha invocato quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia.
Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello (Cass. n. 31457/2018). È stato rilevato che sussiste in tal caso il requisito dell’autografia e pertanto il testamento non può essere considerato affetto da nullità adducendo difficoltà della prova della sua autenticità. Il livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizia calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello.
E’ valido quindi il testamento olografo quando lo stampatello presenti caratteristiche “individualizzanti” che consentano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità del documento.
In alcuni casi l’uso dello stampatello, se utilizzato abitualmente in vita dal testatore, non pone un problema di validità, ma costituisce addirittura prova della provenienza.