La S.C. di Cassazione con sentenza della VI sezione civile 15/01/2020, n. 724 ha stabilito che in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il reale proprietario e non già chi possa apparire tale (come, ad esempio, il venditore che non abbia informato l’amministratore della cessione e abbia continuato a comportarsi da proprietario).
E’ stato affermato in fatti che difettano, nei rapporti fra condominio (ente di gestione) e i singoli comproprietari, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente a esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede.
Il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà risulta funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
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