La documentazione inerente alla fase successiva alla stipulazione del contratto (esecuzione del contratto) può costituire oggetto di accesso civico generalizzato, fermi restando i limiti di legge a tutela di specifici interessi protetti dall’ordinamento. Un’istanza rigettata per assenza di “interesse” ex art. 22 legge n. 241 del 1990, ben può essere, in ipotesi, accolta in sede di accesso civico generalizzato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 2.4.2020 (n. 45 del 14.4.2020), quanto alle modalità dell’esercizio del diritto d’accesso, ha affermato, su un piano più generale, l’obbligo della pubblica amministrazione di esaminare integralmente l’istanza anche quando essa abbia un contenuto generico ovvero richiami, in via cumulativa, le predette due modalità di accesso, ad eccezione dei casi nei quali il richiedente abbia espressamente fatto riferimento all’art. 22 ss. l. n. 241 del 1990; in tale ultimo caso l’esame deve essere limitato ai presupposti indicati da tale disposizione.
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