L’art. 660 c.p., in tema di molestie, punisce con la pena dell’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a euro 516 “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo“.
L’elemento oggettivo del reato consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e a disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita relazionale.
Con “petulanza” si intende un “atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato” (così Cass. Pen. n. 6908/2011).
La recente sentenza 37974/2021 della Sezione I Penale della S.C. prende in esame la questione:
- se una molestia posta in essere con la messaggistica istantanea (sms o whatsapp) debba considerarsi molestia “col mezzo del telefono”;
- se l’invasività delle molestie debba essere esclusa dalla facoltà del destinatario di bloccare i messaggi del mittente.
Sotto il primo profilo la S.C. ha dichiarato che il riferimento al “mezzo telefonico” presente nella norma include anche gli sms inviati con telefoni fissi e mobili, nonché altri analoghi mezzi di comunicazione, ivi compresi i nuovi strumenti di messaggistica istantanea.
E’ pertanto evidente che l’invio di messaggi tramite WhatsApp possa integrare il reato di molestie alla pari di una telefonata, in quanto il riferimento normativo a quest’ultima va adattato alle nuove piattaforme di uso quotidiano.
Sotto il secondo profilo, viene invece dichiarato che l’elemento rilevante è prima di tutto “l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario”, e non la mera “possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione“.
Del resto, il reato di molestie non ha natura necessariamente abituale e non esige una reiterazione delle condotte. Di conseguenza, è sufficiente che vi sia anche una sola interferenza indesiderata che alteri fastidiosamente lo stato psicofisico o le abitudini quotidiane della vittima, non rilevando in alcun modo la presenza dell’opzione “blocca contatto”, la quale non avrebbe la funzione di impedire il reato, bensì di interromperne l’esecuzione che, di fatto, si è già perfezionata con un unico atto molesto.
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