Mentre è in piena discussione il c.d. scudo penale per i datori di lavoro, nel proprio comunicato del 15.5.2020 l’INAIL ritiene opportuno sottolineare come “il datore di lavoro risponda penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa” e che “dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.
Trattasi di precisazione ovvia in uno stato di diritto.
Afferma inoltre l’INAIL che “al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
Questo è certamente vero, come però vero che la mancata adozione dei protocolli anticontagio ovvero comportamenti totalmente contrari a ogni buona norma igienico-sanitaria possano essere invocate per una contestazione di responsabilità per il datore di lavoro che, come noto, ha dei precisi obblighi di formazione, informazione, prevenzione e protezione da osservare ai sensi, tra l’altro, del D.lgs. 81/2008.
In questo senso ad esempio, la Procura di Bergamo nella propria circolare 1104/20 prot.
Scarica qui il comunicato Inail e la circolare della Procura di Bergamo citate.
Categoria: News
Guida in stato di ebbrezza: no alla confisca del veicolo se la messa alla prova ha esito positivo
La Corte Costituzionale con sentenza 75 del 7.4.2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Infatti, secondo la Consulta la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) – laddove lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Scarica qui la sentenza integrale.
GSE: l’Adunanza Plenaria decide in tema di decadenza dai benefici
Con sentenza non definitiva n. 2682/2020 del 27.4.2020 il Consiglio di Stato sezione IV, ha rimesso all’Adunanza Plenaria plurime questioni per porre fine a una querelle in corso da diversi anni in relazione alle certificazioni (risultate alterate da alcuni produttori) esibite al GSE dall’ignaro proprietario di un impianto di energia rinnovabile.
E’ legittimo in tali casi il provvedimento di decadenza dai benefici?
Scarica qui la sentenza di remissione all’adunanza plenaria
Save the Date: RILANCIO IN SICUREZZA – webinar 26 maggio 2020 ore 15.00
webinar gratuito
RILANCIO IN SICUREZZA
26 maggio 2020 ore 15.00
Misure di sicurezza anticontagio,
profili penali e profili giuslavoristici.
I rapporti di lavoro ai tempi del Covid-19.
Novità del decreto rilancio
L’emergenza Covid-19 ha cambiato il nostro modo di comportarci sia nella vita personale sia in quella lavorativa. Sui luoghi di lavoro nasce una nuova esigenza: tutelare la salute dei lavoratori con idonee misure di prevenzione anti-contagio. Finalità vecchia, misure nuove. Nascono i c.d. protocolli anti-contagio che tutti i datori di lavoro dovranno applicare nelle proprie aziende.
Quali sono queste misure? Quali le conseguenze della loro mancata adozione?
Accanto a ciò verrà illustrato anche come cambiano i rapporti di lavoro all’epoca del Coronavirus e quali misure economiche e fiscali sono previste per le aziende nella normativa emergenziale.
I relatori
Avv. Pietro Gabriele Roveda – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Gianluigi Bonifati – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Dott. Pasquale Marseglia – dottore commercialista – Studio Marseglia & Associati
I temi trattati
Avv. Pietro Gabriele Roveda: Profili penali della normativa anticontagio
Avv. Roberto Redaelli: I protocolli e l’impatto sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro e sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001
Avv Alberto Carmeli: I rapporti di lavoro secondo la normativa Covid-19
Avv. Gianluigi Bonifati: Responsabilità giuslavoristica in tema di infortunio da contagio
Dott. Pasquale Marseglia: Misure fiscali del decreto rilancio
ISCRIZIONE TRAMITE EVENTBRITE AL SEGUENTE LINK https://bit.ly/3cNnZfY
Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento. Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.
L’aggravante dell’ingente quantità di droghe leggere scatta con 2 kg
Le Sezioni Unite penali della S.C. di Cassazione erano chiamate a valutare i seguenti quesiti:
– “se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (1 a 2000) fra quantità massima detenibile come prevista nell’“elenco” allegato al D.M. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto”;
– “come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell’ingente quantità nell’ipotesi di reati concernenti le c.d. “droghe leggere”.
Sulla base di tali quesiti le SS.UU., con sentenza 15722 depositata il 12.5.2020, hanno stabilito che “a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90; con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo”.
Leggi qui il testo integrale della sentenza.