Sales Meeting Greiner Bio-One Italia

Greiner Bio OneSegnaliamo nella giornata di domani 27 ottobre 2021 l’intervento dell’Avv. Francesca Aliverti al Sales Meeting organizzato da Greiner Bio-One Italia S.r.l. presso l’Hotel Excelsior San Marco di Bergamo, Piazza della Repubblica 6.

L’Avv. Aliverti illustrerà gli ultimi aggiornamenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali in tema di codice degli appalti pubblici

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Sull’affissione del crocifisso nelle scuole

crocifisso nelle scuoleLe Sezioni Unite della S.C. con sentenza 24414/2021 del 9.9.2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto.

In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso.

L’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocefisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.

E’ illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.

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Bancarotta preferenziale

bancarotta preferenzialeL’art. 216 della legge fallimentare, tra l’altro “punisce con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.

Trattasi della c.d. bancarotta preferenziale.

L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.

Conseguentemente deve “escludersi il dolo specifico laddove l’imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l’intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma”.

In particolare, il dolo specifico è stato escluso laddove “il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile”.

Questo è quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, sezione V penale, sentenza 29874/2021 depositata il 29.7.2021.

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Autoerotismo in treno

autoerotismo in trenoCon sentenza 32687/2021 depositata il 2.9.2021 la VI sezione penale della S.C. di Cassazione ha dichiarato che non costituisce reato di atti osceni, la condotta di chi compie atti di autoerotismo all’interno di un vagone ferroviario.

L’art. 527 c.p. prevede: “Atti osceni – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.

La Corte ha affermato che per “luogo abitualmente frequentato da minori” non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (v. anche Sez. 3, Sentenza n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914 – 01.

Inoltre, proprio con riferimento ad un caso analogo, è stato affermato che l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori (Sez. 3, Sentenza n. 24108 del 21/7/2016, dep. 2017, Sibilla).

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Stalking in condominio e videoriprese

videocameraL’art. 615 bis c.p. prevede che “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La S.C. di Cassazione sezione V penale con sentenza 30191/2021 ha incidentalmente trattato la legittimità o meno della ripresa tramite videocamere delle aree condominiali al fine di provare comportamenti di stalking da parte di vicini di casa.

In particolare, la S.C. dopo aver ribadito che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità, ha dichiarato:

  • che “l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura la fattispecie di cui all’art. 615bis c.p., trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Sez. 5, n. 44701 del 29/10/2008, Caruso, Rv. 242588; Sez. 5, n. 44156 del 21/10/2008, Gottardi, Rv. 241745). Lo stesso principio è stato ribadito quanto alle scale condominiali ed ai pianerottoli, giacché essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679)”;
  • che in ambito condominiale non è possibile opporre pretese violazioni della normativa sulla privacy, poiché risulta “legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino ovvero quello eseguito grazie ad un sistema di videosorveglianza a prescindere dalla conformità alla disciplina sulla privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale” (Sez. 5, n. 2304 del 28/11/2014, dep. 2015, Chfouka, Rv. 262686; Sez. 2, n. 6812 del 31/1/2013 , non massimata).

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Vedi anche il nostro post, relativo a un caso conforme del 18.6.2020.