Covid-19 e sospensione dei servizi sanitari ambulatoriali

servizi ambulatorialiCon riferimento al ricorso di una società che eroga servizi diagnostici ambulatoriali, il Consiglio di Stato, Sezione III giurisdizionale, con decreto n. 2586/2020 12.5.2020 conferma la legittimità dell’ordinanza regionale con cui si è disposta la sospensione delle “attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità”, atteso che le esigenze di continuità dei servizi di assistenza sanitaria non urgenti e indifferibili pertengono ad un interesse pubblico generale di cui è portatrice l’Amministrazione Regionale e non il singolo operatore privato.
Scarica qui il testo integrale del decreto

Protocolli anticontagio e rilevanza penale

covid temperaturaIeri la Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza 546 del 13.5.2020 con cui è stato disposto:
– l’obbligo della rilevazione della temperatura di tutto il personale prima dell’accesso sul luogo di lavoro;
– la forte raccomandazione della rilevazione della temperatura anche nei confronti di clienti/utenti/visitatori;
– la forte raccomandazione dell’utilizzo della app “AllertaLom”.
Accanto a ciò, si segnala che la Procura della Repubblica di Bergamo ha diramato la circolare n. 1104/20 prot. del 12.5.2020 con cui viene sottolineato che la violazione della gran parte dei precetti contenuti nella normativa emergenziale di cui ai protocolli anticontagio sia da considerarsi come violazione di corrispondenti norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel d. 81/2008 aventi rilevanza penale.
E così esemplificativamente:
– la violazione degli obblighi di informazione:
– la violazione degli obblighi di pulizia e sanificazione in azienda:
– la violazione delle precauzioni igieniche personali:
– la violazione degli obblighi di fornitura di dispositivi di protezione individuali.
Scarica qui:
l’ordinanza 546/2020 della Regione Lombardia;
la circolare 1104/20 della Procura di Bergamo.

Ristoranti e spiagge: i documenti tecnici Inail

inail documenti tecnici ristorazione spiaggia balneazioneIn attesa dell’emanazione del decreto “rilancio” e delle preannunciate modifiche della normativa emergenziale per il periodo dal 18 maggio in poi, l’INAIL ha pubblicato due documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività di ristorazione e balneazione.
Quanto al primo settore, si richiede uno spazio di quattro metri quadrati a utente.
Quanto alle spiagge, un distanziamento di almeno 5 metri tra file di ombrelloni e di 4,5 metri tra ombrelloni della stessa fila.
Le associazioni di settore hanno definito inapplicabili tali misure.
Scarica qui:
– il documento tecnico settore ristorazione;
– il documento tecnico settore attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Le Sezioni Unite in tema di TOSAP

TOSAP

Le Sezioni Unite civili della S.C. di Cassazione, con sentenza 8628 del 7.5.2020 si sono pronunciate su questione di massima di particolare importanza, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciati dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.
Scarica qui la sentenza integrale.