Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 6 marzo 2020, n. 6459 hanno affermato che il patto fiduciario è da considerarsi analogo all’istituto del mandato senza rappresentanza e pertanto non è necessaria la forma scritta a fini di validità, nemmeno quando abbia ad oggetto un bene immobile.
Pertanto, una volta provato in giudizio, il patto fiduciario relativo a un acquisto di un bene immobile effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, giustifica l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento del bene.
L’obbligo di ritrasferimento dell’immobile discende infatti direttamente dal patto, anche verbale, e l’eventuale dichiarazione scritta del fiduciario che riconosce l’intestazione dell’immobile e promette di ritrasferirlo al fiduciante è da considerare come semplice promessa di pagamento, che conferma l’esistenza del preesistente rapporto di fiducia.
Come tale, la promessa ha l’effetto di invertire l’onere probatorio e di esentare il fiduciante a dare prova del rapporto, ormai presunto fino a prova contraria.
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Autore: Studio Legale
Non costituisce reato l’offesa in una videochat
Con la sentenza della V sezione penale n. 10905 del 31.3.2020 la S.C. di Cassazione ha affermato che l’offesa rivolta tramite comunicazione telematica diretta alla persona offesa, alla presenza di altre persone nell’ambito di una chat, integra non già diffamazione, bensì ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, fattispecie non più prevista dalla legge come reato, a seguito della depenalizzazione intervenuta tramite il D.lgs. n. 7 del 15.1.2016.
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Appropriazione indebita di file informatici
Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito formattato, in quanto tali dati informatici – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.
E’ quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione, Sezione II penale, con sentenza n. 11959 del 10.4.2020.
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L’esclusione dalla gara per omessa dichiarazione degli oneri di sicurezza
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 2.4.2020 ha confermato l’obbligo espulsivo immediato per il concorrente che abbia omesso di indicare nella offerta economica di gara i costi di manodopera.
Unico motivo derogante a tale sanzione espulsiva automatica sarebbe consistito nella “materiale impossibilità” di indicazione degli oneri nei modelli predisposti dalla stazione appaltante che nel caso deciso dall’Adunanza è stato ritenuto non configurato, con conseguente non configurabilità del c.d. “soccorso istruttorio”.
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Condominio: legittimazione processuale e apparenza giuridica
La S.C. di Cassazione con sentenza della VI sezione civile 15/01/2020, n. 724 ha stabilito che in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il reale proprietario e non già chi possa apparire tale (come, ad esempio, il venditore che non abbia informato l’amministratore della cessione e abbia continuato a comportarsi da proprietario).
E’ stato affermato in fatti che difettano, nei rapporti fra condominio (ente di gestione) e i singoli comproprietari, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente a esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede.
Il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà risulta funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
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