Riforma Cartabia del processo penale

Marta-Cartabia riforma processo penaleIl Consiglio dei Ministri ha approvato gli emendamenti proposti dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in relazione alla riforma del processo penale.

Scarica qui il testo integrale degli emendamenti approvati.

Le novità più importanti sono:

  • Prescrizione – Confermato lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione), ma introdotta una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione (possibile una proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità, salvo per i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).
  • Processo penale telematico – Ampliamento dell’utilizzo del deposito di atti in formato digitale e di notifiche telematiche; rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”; rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato; individuazione di meccanismo di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
  • Iscrizione notizia di reato – In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.
  • Udienza preliminare – Previsione dell’udienza preliminare solo per reati di particolare gravità e estensione delle ipotesi di citazione diretta a giudizio; sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
  • Appello – Positivizzazione del principio di inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi; limitazione delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e condanne a lavori di pubblica utilità).
  • Cassazione – Nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze CEDU; trattazione di regola scritta dei ricorsi, salvo richiesta di discussione.
  • Patteggiamento – Se la pena detentiva supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e PM può estendersi alle pene accessorie e alla confisca.
  • Giudizio abbreviato – riduzione della pena di un (ulteriore) sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
  • Cambio di giudice/collegio – In caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, riassunzione della prova solo se ritenuto necessario.
  • Querela – Delega al Governo al fine di estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.
  • Pene Sostitutive – Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale.
  • Particolare tenuità del fatto – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis c.p., ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.
  • Messa alla Prova – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione; potrà essere proposta anche dal PM.

Scarica la bozza del fascicolo emendamenti e gli emendamenti approvati (AC 2435).

Illegittima la sospensione della prescrizione per Covid

La Corte Costituzionale, con sentenza 140 depositata il 6 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Secondo la Corte “Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell’udienza penale, nell’ambito di misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

In particolare, la Corte ha ravvisato la violazione del principio di legalità (sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione) perché il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.

La previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione ha valenza sostanziale in quanto determina un allungamento complessivo del termine di estinzione del reato e, dunque, ricade nell’area di applicazione del principio di legalità che richiede – proprio perché incide sulla punibilità – che la fattispecie estintiva sia determinata nei suoi elementi costitutivi in modo da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.

La norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale non riconducibile alle ipotesi indicate nell’articolo 159 del Codice penale, in quanto il suo contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario, «così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.

Autorevoli studiosi hanno già sottolineato come medesimi principi debbano valere anche per il regime prescrizionale introdotto dalla c.d. riforma Bonafede per la quale è in corso il dibattito sulla modifica.

Scarica qui il testo integrale della sentenza e il comunicato stampa della Consulta.

Incostituzionale la proroga della sospensione delle esecuzioni sulla prima casa

prima casaCon sentenza 128 del 22.6.2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del DL 183/2020 (c.d. “milleproroghe”) laddove prevede la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, giudicando fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 24, co. 1 e 2 Cost.

In particolare, è stato affermato che nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella dell’obbligato non fosse più proporzionato.

Ciò, in considerazione del fatto che i giudizi civili (compresi quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

Diversamente, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi.

In tale contesto per gli Ermellini è mancato “un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco”.

Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, di per sé certamente non immuni dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere “dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale”.

Il legislatore, ossia, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio – quale quella della sospensione delle espropriazioni immobiliari – mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.

Il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è in definitiva divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga.

Il tutto precisando che “resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”.

Scarica qui il testo integrale della sentenza 128/2021 della Corte Costituzionale

Emanato il DPCM Green Pass

green pass covidIl Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi, 17 giugno 2021 il decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 che, come si legge in una nota di palazzo Chigi, «faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (Rsa) e gli spostamenti sul territorio nazionale».

La certificazione verde verrà implementa entro il 28 giugno.

Con la firma del Dpcm si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul «Green Pass», che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. Grazie al certificato, i cittadini della Ue avranno piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione.

Palazzo Chigi assicura che ottenere il certificato verde sarà molto facile, tramite il sito dedicato, online dal 17 giugno.

Per i cittadini meno tecnologici sono a disposizione medici di base e farmacie.

Scarica qui il DPCM 17.6.2021 Green Pass, e i relativi allegati:

Abuso edilizio prescritto: revoca dell’ordine di demolizione

ordine demolizione abuso edilizioLa Corte di Cassazione sezione terza penale, con sentenza 9915/2021 ha dichiarato che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma nono, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 8409/07 del 30/11/2006, Muggianu, Rv. 235952).

Scarica qui la sentenza integrale.