In caso di richiesta di divorzio a seguito di separazione dei coniugi, spetta alla parte che ha interesse a far valere la riconciliazione dimostrare che la stessa si è verificata dopo la separazione, portando in giudizio una prova che deve essere piena e incontrovertibile.
Gli effetti della separazione cessano solo quando le parti riprendono a coabitare, senza che rilevino però a tal fine, incontri occasionali e di frequentazione, quando questi non sono sintomatici della ripresa del rapporto anche dal punto di vista morale e spirituale.
In particolare, deve escludersi una avvenuta conciliazione tra i coniugi in caso di coabitazione “forzata” (ad esempio nel caso in cui un coniuge non lasci la casa coniugale resistendo a istanze cautelari d’urgenza dell’altro coniuge), non indicativa di un’effettiva ripesa della vita materiale e spirituale.
E’ quanto afferma la Cassazione Sezione I Civile con ordinanza 36176/2021 (scarica qui il provvedimento integrale).