La fattura commerciale, documento di formazione unilaterale, ha valenza probatoria anche nei confronti del destinatario?
La questione è stata risolta in senso positivo dalla Corte di Cassazione, Sezione II civile, con sentenza 3581/2024 che ha stabilito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Tale circostanza renderebbe quindi la fattura, nella sostanza, non contestata affermando, tra l’altro, che stante l’efficacia obbligatoria piena dell’atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale.
Sulla base di tali principi, dunque la fattura commerciale può costituire piena prova di un rapporto contrattuale e del credito ivi riportato, costituendo atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria.
In epoca di fatture elettroniche, quindi, potrà assumere particolare valenza il mancato rifiuto delle fatture passive mediante i programmi di fatturazione in uso agli operatori commerciali.
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