La S.C. di Cassazione con sentenza 7240/2021 si è pronunciata in tema di estraneità dell’amministratore di diritto (prestanome o “testa di legno”) rispetto al reato di bancarotta fraudolenta.
In particolare la Corte ha avuto modo di affermare che la giovane età del prevenuto e la sua estraneità alla gestione della società (ritratta sia dalla procura generale subito affidata al padre, sia dal tenore e dal contenuto delle conversazioni intercettate) fossero elementi che, allo stato delle acquisizioni, non consentissero di concludere per la piena consapevolezza del medesimo che il mero incasso degli emolumenti, peraltro in buona parte restituiti, sempre al padre, avesse una sicura natura distrattiva, costituendo un concreto pericolo per l’integrità del patrimonio della società.
E’ stato inoltre ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del conseguente dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).