La S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 28314/2020 ha dichiarato che “La verifica del grado della colpa, invero, una volta accertata la violazione delle linee guida adeguate al caso concreto, non rileva sul versante della penale responsabilità, sebbene il relativo scrutinio conservi rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma anche ai fini della determinazione delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio” (cfr. sul punto specifico, sez. 4 n. 47801 del 05/10/2018, Trupo, in motivazione).
Prosegue la Corte affermando che deve essere considerata la natura delle linee guida, parametri precostituiti ai quali il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso (cfr. Sez. U. Mariotti e altro cit., Rv. 272176).
Pertanto – secondo la Cassazione – dove venga accertato che le linee guida adeguate al caso concreto siano state nettamente violate dall’agente e che nulla imponeva il discostarsi da tali parametri, la gravità della colpa, può essere direttamente correlata alla chiarezza del parametro violato.