Approvato il “Decreto Ristori”

decreto ristoriIl Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge (137 del 28.10.2020 – clicca qui per il testo integrale) che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Tra le principali misure introdotte:

  1. Contributi a fondo perduto 

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con  la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

  1. Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

  1. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
  1. Credito d’imposta sugli affitti

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

  1. Cancellazione della seconda rata IMU

La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

  1. Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo

Sono previste:

  • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
  • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

7 Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
  • 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
  • 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
  • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
  1. Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

  1. Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.

  1. Sostegno allo sport dilettantistico

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

  1. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

  1. Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:

  • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
  • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
  1. Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:

  • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
  • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

 

Responsabilità medica: linee guida e colpa

linee guida e colpa medicaLa S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 28314/2020 ha dichiarato che “La verifica del grado della colpa, invero, una volta accertata la violazione delle linee guida adeguate al caso concreto, non rileva sul versante della penale responsabilità, sebbene il relativo scrutinio conservi rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma anche ai fini della determinazione delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio” (cfr. sul punto specifico, sez. 4 n. 47801 del 05/10/2018, Trupo, in motivazione).

Prosegue la Corte affermando che deve essere considerata la natura delle linee guida, parametri precostituiti ai quali il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso (cfr. Sez. U. Mariotti e altro cit., Rv. 272176).

Pertanto – secondo la Cassazione – dove venga accertato che le linee guida adeguate al caso concreto siano state nettamente violate dall’agente e che nulla imponeva il discostarsi da tali parametri, la gravità della colpa, può essere direttamente correlata alla chiarezza del parametro violato.

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Presupposti del peculato d’uso

peculato d'usoNon ogni utilizzo di un bene pubblico per finalità privata concretizza il peculato d’uso ai sensi dell’art. 314 c.p.

La S.C. Di Cassazione, Sezione VI penale, con sentenza 28822/2020 ha affermato che “Quanto all’ipotesi di peculato d’uso, deve rilevarsi che il reato va correlato al tipo di utilizzo del mezzo e alla possibilità di individuare nella condotta una appropriazione seppur temporanea del bene, tale da escludere, in parte qua, la sfera di dominio facente capo all’ente proprietario, ciò che peraltro implica un confronto con la fisiologica destinazione del bene e con la funzione di esso”.

Così in una fattispecie in cui l’imputato si era allontanato dall’ufficio per recarsi in un centro commerciale e in una farmacia nonché in un bar-caffetteria e in un negozio di vini, per poi far rientro in ufficio, con conseguente utilizzo improprio ab origine del bene e destinazione funzionale ad un utilizzo privato diversa da quella che avrebbe dovuto avere, è stato affermato:

  1. che il reato è da escludere laddove non venga dimostrato né prospettato che il veicolo fosse stato distolto dall’effettiva finalità di servizio in relazione al mero fatto che il ricorrente si fosse recato al bar o in panetteria o in un centro commerciale (in particolare non è stato dato conto del fatto che il ricorrente non potesse trovarsi di passaggio nei luoghi venuti in rilievo e che dunque corrispondentemente il mezzo fosse stato distolto dal servizio previsto, con aggravio connesso ad un suo improprio utilizzo; ma nel contempo non è stato prospettato, se non in termini meramente astratti, che nelle fasi della permanenza del ricorrente negli esercizi commerciali indicati, il veicolo fosse destinato a diverso servizio con conseguente aggravio sul piano funzionale);
  2. che ai fini della configurabilità del reato occorre verificare che la condotta abbia prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio (Sez. U. n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255296),

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Danno terminale e lucida agonia

morte danno terminaleLa S.C. di Cassazione con ordinanza n. 21508 del 6 ottobre 2020 ha dichiarato che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350).

Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno a bene salute), al quale, nell’unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno peculiare improntato alla fattispecie “danno morale-terminale”, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”.

In ogni caso, rimane esclusa l’indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita; e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento del “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita) non detta specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sé considerato: così in motivazione Cass. 11/11/2019, n. 28989.

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Contestazione dell’agente fuori servizio

polizia fuori servizioUn agente di Polizia, libero dal servizio ma in divisa, a bordo di autovettura civile, può affiancare una vettura, intimarne l’ALT e contestare al guidatore delle violazioni del codice della strada.

La Corte di Cassazione sezione II civile con ordinanza 20529/2020 ha stabilito che ciò non costituisce violazione o falsa applicazione dell’art. 24 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Tale norma dispone: «Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l’ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso».

L’articolo, nel consentire agli agenti di polizia stradale in uniforme di intimare l’ALT manuale, si riferisce a fattispecie nella quali la divisa e il distintivo siano chiaramente percepibili dal soggetto destinatario dell’ordine.

La S.C. nell’affermare la legittimità della contestazione da parte dell’agente fuori servizio, precisa altresì che:

  1. l’operazione di accertamento delle infrazioni stradali si dipana in tre momenti, cioè contestazione, verbalizzazione, consegna della copia del verbale;
  2. la contestazione deve essere immediata, per l’effetto ogni qualvolta sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti dello stesso procedimento;
  3. l’art. 201 C.d.S. contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e statuisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva;
  4. la “verbalizzazione” è operazione distinta e successiva, rispetto alla già “avvenuta” contestazione;
  5. il c. 3 dell’art. 200 C.d.S. statuisce che copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore;
  6. la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, pur se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nel medesimo contesto di tempo, se il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni (Cass. 14668/2008).

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