In una vicenda che trae origine da una errata segnalazione alla centrale rischi derivante da una omonimia, la S.C. di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 6167/2020 ha affermato la vigenza del criterio del “più probabile che non” per l’accertamento del nesso eziologico tra condotta e danno-evento e tra danno-evento e danno-conseguenza.
Tale pronuncia, pur sottolineando l’inammissibilità del concetto di danno in re ipsa (o “danno-evento”) e la risarcibilità del solo “danno-conseguenza” (come da tempo affermato dalle Sezioni Unite 11.11.2008 sentenza n. 26972) ha affermato che (a) la mancata erogazione di un finanziamento conseguente alla illegittima iscrizione del nominativo alla Centrale Rischi può costituire danno-conseguenza risarcibile e che (b) è possibile astrattamente sostenere altresì un danno di natura non patrimoniale che abbia leso la sfera personale, sotto il profilo della reputazione economica o dell’immagine, morale o quant’altro dedotto dall’attore.
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