La documentazione inerente alla fase successiva alla stipulazione del contratto (esecuzione del contratto) può costituire oggetto di accesso civico generalizzato, fermi restando i limiti di legge a tutela di specifici interessi protetti dall’ordinamento. Un’istanza rigettata per assenza di “interesse” ex art. 22 legge n. 241 del 1990, ben può essere, in ipotesi, accolta in sede di accesso civico generalizzato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 2.4.2020 (n. 45 del 14.4.2020), quanto alle modalità dell’esercizio del diritto d’accesso, ha affermato, su un piano più generale, l’obbligo della pubblica amministrazione di esaminare integralmente l’istanza anche quando essa abbia un contenuto generico ovvero richiami, in via cumulativa, le predette due modalità di accesso, ad eccezione dei casi nei quali il richiedente abbia espressamente fatto riferimento all’art. 22 ss. l. n. 241 del 1990; in tale ultimo caso l’esame deve essere limitato ai presupposti indicati da tale disposizione.
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Giorno: 22 Aprile 2020
Decreto Liquidità e finanziamenti – manuale operativo
Ieri 21 aprile 2020 è stato diramato il manuale operativo predisposto dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana, di concerto con SACE, per il rilascio delle garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto Liquidità).
Scarica qui il testo del manuale operativo ABI e del decreto liquidità.