La S.C. di Cassazione con sentenza n. 6786 del 1.3.2022 ha recentemente trattato una vicenda relativa alla fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione alla quale in sede di accesso ispettivo dell’agenzia fiscale presso la sede della società contribuente, il legale rappresentante della medesima, ha sostanzialmente ammesso di essere consapevole che la società era una c.d. cartiera, dichiarando che la sua interposizione serviva «solo per la fatturazione».
Lamentava la ricorrente che, a detto legale rappresentante, prima di rendere le proprie dichiarazioni, non fosse stato dato avviso del suo diritto di rifiutarsi di rispondere alle domande postegli, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, e che perciò aveva diritto al silenzio.
La Cassazione, con la sentenza citata ha però dichiarato che il diritto al silenzio (con il relativo carico sanzionatorio), espressione della garanzia del giusto processo, si applica anche ai procedimenti tributari qualora in essi siano applicati sanzioni punitive, ma solo quando destinatario del trattamento sanzionatorio è lo stesso titolare del diritto al silenzio e non altro soggetto di diritto.
Non si applica quindi la relativa garanzia nei confronti del legale rappresentante della società che abbia ammesso che la cedente era una cartiera in quanto le sanzioni tributarie sono esclusivamente a carico della società.