La cancellazione della società non determina l’estinzione dell’illecito 231

cancellazione società 231La S.C. di Cassazione con sentenza 9006/2022 ha dichiarato che “la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso. Occorre, dunque, ad avviso del Collegio, affermare, il seguente principio di diritto: «la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato»”.

Nel motivare tale decisione, “in consapevole contrasto” con altri precedenti di legittimità, la S.C. ha affermato che l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta che la titolarità dell’impresa passi direttamente ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico, come si ricava dagli artt. 2493 e 2495, comma 3, cod. civ., disciplinanti, rispettivamente, la distribuzione ai soci dell’attivo e l’azione esperibile da parte dei creditori nei confronti dei soci.

E ancora la Cassazione ha ricordato che il silenzio serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento che appare essere solo suggestivo con l’estinzione della persona fisica. Ciò – tra l’altro – perché: a) in linea generale, le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile; b) quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente; c) essendo pacifico il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa ed altro, Rv. 263682), secondo cui «In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. Igs. n. 231 del 2001», non si comprende la ratio di un diverso trattamento della cancellazione della società, da cui discenderebbe l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato all’ente, rispetto al caso di dichiarazione di fallimento, allorché è expressis verbis prevista la esclusione dell’effetto estintivo.

Scarica qui la sentenza integrale.

save the date: 2 luglio 2020 ore 18.00 webinar RISCHI E RESPONSABILITÀ NELL’ERA COVID-19

webinar rischi e responsabilità

SAVE THE DATE
Webinar gratuito
RISCHI E RESPONSABILITÀ NELL’ERA COVID-19
2 luglio 2020 ore 18.00

Nuove e vecchie responsabilità per gli amministratori e i datori di lavoro e idonee coperture assicurative

Clicca qui per iscriverti

 

L’emergenza Covid-19 ci ha fatto riflettere sulle responsabilità (vecchie e nuove) degli amministratori di società, dei datori di lavoro e degli imprenditori in genere.
Trattasi di responsabilità di natura civile, penale e amministrativa.
Accanto a una buona assistenza legale esistono coperture assicurative idonee per questo tipo di rischi.
Si pensi ai rischi derivanti dagli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. 81/2008, alla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, alle responsabilità connesse al trattamento dei dati personali, agli adempimenti imposti dal T.U. dell’Ambiente. Ma non sono da meno anche le responsabilità connesse all’igiene degli alimenti (HACCP), all’antiriciclaggio, alle violazioni tributarie.
Si passeranno in rassegna alcuni profili di responsabilità gestoria e la loro possibile copertura con idonei prodotti assicurativi.

I relatori
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Alessandro Cremonesi – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Dott. Andrea Recanati – Agente Assicurativo – Agenzia Futura S.r.l.

I temi trattati
Avv. Roberto Redaelli –responsabilità penali e responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001
Avv Alberto Carmeli – le responsabilità del datore di lavoro in ambito giuslavoristico
Avv. Alessandro Cremonesi – le responsabilità degli amministratori in ambito civilistico
Dott. Andrea Recanati – i rischi assicurabili, i tipi di polizze e la copertura della tutela legale

Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento.
Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.

Anche la società estera risponde ex d.lgs 231/2001

231 e sede esteroLa sentenza della S.C. di Cassazione, Sezione VI penale, n. 11626 del 7.4.2020 ha stabilito che anche la società avente sede legale all’estero debba rispondere per responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. 231/2001.
Secondo la S.C. qualsiasi ente è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale.
E ciò a prescindere (a) dalla sua nazionalità, (b) dal luogo ove esso abbia la propria sede legale e (c) dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia.
Pertanto anche l’ente con sede all’estero, se intende vedere esclusa o attenuata la propria responsabilità amministrativa, deve considerarsi tenuto alla predisposizione e all’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati.
Clicca qui per leggere la sentenza integrale.

Modello organizzativo 231/2001 e DVR

modello 231 e DVRLa sezione IV penale della S.C. di Cassazione con sentenza n. 3731/2020 (scarica il testo integrale) ha affermato che, con riferimento all’adozione dei modello organizzativo 231/2001, non è sufficiente addurre, ai fini di una mitigazione o esenzione della responsabilità della società, in tema del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, l’efficacia di un documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) in quanto “è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo”.
La S.C., pertanto conclude affermando che, dimostrando l’esistenza di un DVR ma non avendo documentato l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non è possibile invocare l’efficacia esimente della responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche.