Sezioni Unite: il mutuo condizionato può essere titolo esecutivo

Il mutuo condizionato è un contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.

Già in una nostra precedente newsletter avevamo dato atto di pronunce della S.C. nell’ambito del contrasto giurisprudenziale in tema di efficacia esecutiva del mutuo condizionato.

Ora le Sezioni Unite risolvono il contrasto stabilendo che anche il mutuo condizionato costituisce titolo esecutivo. La sentenza SS.UU. 6 marzo 2025, n. 5968 ha infatti stabilito il seguente principio: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.

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Debiti tributari delle società estinte

Chi risponde dei debiti tributari in caso di estinzione della società?

Le norme di riferimento della questione sono, da una parte, l’art. 2495 c.c. che stabilisce “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” e, dall’altra, l’art. 36 dpr 602/73 che afferma “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”.

Il 12.2.2025 è intervenuta sul tema l’importante pronuncia 3625/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito i seguenti principi di diritto:
a) “nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi”;

b) “questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie“;

c) “la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa”.

Le Sezioni Unite ribadiscono come la riscossione delle somme non configura solo il limite della responsabilità personale dei soci, ma la condizione attinente all’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria nel caso di debiti tributari di società estinta.

E ancora, l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria non è subordinato alla sussistenza di sole somme riscosse dal socio in base al bilancio di liquidazione, potendo radicarsi anche in ulteriori evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi nel bilancio, siano stati trasferiti ai soci, ovvero anche il caso di escussione di garanzie.

Pertanto, la mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci non è sufficiente ad escludere l’interesse ad agire del fisco (trattasi di una interpretazione estensiva di quanto affermato dall’art. 2495 c.c. in cui viene fatto riferimento alle sole somme dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione).

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Offese sui social: diffamazione anche senza indicare il nome?

È necessaria l’indicazione espressa del nome di una persona per integrarsi reato di diffamazione ai suoi danni?

La S.C. di Cassazione con sentenza 14345/2024 ha risolto la questione invocando il principio della individuabilità della persona offesa.

È stato infatti affermato che “essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320) Pertanto, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato “de quo” (cfr. Sez. 5, n. 18249 del 28.3.2008, Rv. 239831)”.

Nel caso di specie proprio in ragione del contenuto dei “post” inviati sul profilo “Facebook”, corredati dalle fotografie raffiguranti la persona offesa, quest’ultima era certamente individuabile, come dimostrato dalla circostanza obiettiva, che i testi lo avevano subito riconosciuto, aprendo la pagina Facebook, accessibile a terzi, provvedendo poi a informarlo.

Risulta pertanto confermato il principio già enunciato in giurisprudenza secondo cui, per la sussistenza del reato di diffamazione commesso attraverso una social network, occorre che la vittima delle espressioni offensive sia individuata o individuabile, non essendo richiesta necessariamente l’indicazione del nome di quest’ultima.

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Consenso informato: i 5 scenari

consenso informato 5 scenariImportante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in cui vengono enunciati i cinque scenari fondamentali in tema di consenso informato ai fini della risarcibilità da lesione del diritto di autodeterminazione.
In particolare, la Corte ha esaminato il tema della responsabilità medica per la violazione del consenso informato e identificato cinque scenari distinti:
1) Consenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque accettato l’intervento (consenso presunto), ma il trattamento ha peggiorato le sue condizioni di salute a causa di una condotta colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute.
2) Dissenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico: quando il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informato (dissenso presunto), e il peggioramento della salute è causato da una condotta colposa, sono risarcibili sia il danno alla salute che il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione.
3) Dissenso presunto e danno iatrogeno senza condotta colposa del medico: in caso di dissenso presunto, con danno iatrogeno ma assenza di colpa medica, si risarcisce la sola violazione del diritto all’autodeterminazione, valutata equitativamente. Il danno alla salute viene considerato solo se il paziente dimostra che non avrebbe comunque accettato l’intervento.
4) Consenso presunto senza danno iatrogeno: se il paziente avrebbe acconsentito all’intervento e questo non ha causato alcun danno, non è dovuto alcun risarcimento.
5) Consenso presunto, danno iatrogeno senza condotta colposa: quando il paziente avrebbe accettato l’intervento e il danno deriva da complicanze inevitabili (senza colpa medica), il risarcimento è possibile solo se il paziente dimostra conseguenze dannose non patrimoniali, diverse dal danno alla salute, come la sofferenza psichica o la restrizione della libertà personale.
Questa pronuncia rappresenta un contributo importante nella definizione dei confini tra responsabilità medica e diritto del paziente all’autodeterminazione.
Viene infatti ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è percorribile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Scarica qui la pronuncia della S.C. n. 30858 del 2.12.2024 e la nostra newsletter sul punto.

Verbale di conciliazione sindacale stipulata presso la sede aziendale

Può un verbale di conciliazione sindacale essere sottoscritto presso la sede aziendale?
L’art. 2113 c.c. sancisce che “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”.
Si tratta di una regola del sistema normativo lavoristico finalizzata a dare effettività all’intera disciplina in materia di lavoro subordinato, le cui norme di protezione verrebbero altrimenti facilmente eluse attraverso la sottoscrizione “forzata” di accordi di rinuncia, sulla base del maggior potere contrattuale del datore di lavoro rispetto al lavoratore.
Esulano, invece, da questa particolare disciplina, le rinunce e transazioni effettuate in un accordo stipulato presso una c.d. “sede protetta”, quale – a titolo esemplificativo – l’accordo sottoscritto dinanzi una commissione di conciliazione, ovvero in sede sindacale, o attraverso una negoziazione assistita da avvocati.
Ebbene, recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che tale principio assume una valenza sostanziale, laddove non è sufficiente la mera presenza di un sindacalista a garantire il rispetto dell’art. 2113 c.c., ma occorre che l’accordo conciliativo sia effettivamente stipulato in un luogo fisico che sia “neutro” per il lavoratore.
In particolare, con ordinanza n. 10065/2024, la Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato come “nel sistema normativo […] la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. Le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse”.
Prosegue la S.C. affermando che “i luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza della controparte datoriale”.
Conseguentemente è stato enunciato il seguente principio di diritto: “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
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