Abbandono del figlio: danni risarcibili

abbandono padre figlioNon adempiere sistematicamente e ripetutamente ai propri obblighi di genitore tramite protratto abbandono e disinteresse nei confronti dei figli, rifiutando contatti con gli stessi, è un illecito a effetti permanenti che produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa.
La Sezione III Civile della S.C. di Cassazione con ordinanza 11097/2020 del 10.6.2020 ha affermato anzitutto che il genus danno endofamiliare, allora, deve anzitutto essere ripartito in due species, cioè:
a) il danno relativo al rapporto di coniugio/unione e
b) il danno relativo al rapporto genitoriale.
Da un altro punto di vista, poi, emerge l’ulteriore distinzione:
1) del danno endofamiliare derivante da condotta permanente,
2) dal danno endofamiliare derivante da condotta istantanea.
Già Cass. sez. 1, 10 aprile 2012 n. 5652 aveva affermato che “La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ, esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità” (v. anche Cass. sez. 6-3, 16 febbraio 2015 n. 3079 – “Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole”).
Tale nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex articolo 2059 c.c., di cui deve effettuarsi – ovviamente sulla base della celebre ricostruzione di S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 – un’interpretazione costituzionalmente orientata che consente la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Ed è indubbio come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
In tale situazione l’eventuale ritardo dell’azione giudiziale da parte del figlio rispetto al momento in cui sia divenuto maggiorenne non può costituire in alcun modo concorso di colpa o contributo nell’aggravamento del danno.
Infatti, ciò che viene a essere leso è il diritto alla relazione filiale da cui discende “il nucleo costitutivo originario dell’identità personale e relazionale dell’individuo”, e il danno consiste “nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli”.
Pertanto la persona che subisce la violazione di tale diritto entra in una “condizione di sofferenza personale e morale” che imprime “un tracciato di disagio di sofferenza nello sviluppo psicofisico”, per cui, in ultima analisi (e a prescindere, ovviamente, dalla questione della legittimazione ad agire dell’altro genitore quando il danneggiato è minorenne), “la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l’esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso”.
E dunque va escluso il concorso colposo nella produzione del danno in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l’iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto.
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Affido provvisorio del cane maltrattato

affido cane maltrattatoLa Legge n. 189 del 2004, ha introdotto quattro nuove fattispecie delittuose (art. 544 bis, 544 ter, 544 quater e 545 quinquies c.p.), sotto il nuovo titolo dedicato ai “delitti contro il sentimento per gli animali”) del libro secondo del codice penale, modificando altresì il testo dell’art. 727 c.p., ora rubricato “abbandono di animali”, inserendo inoltre una nuova previsione, l’art. 544 sexies c.p., secondo cui, in caso di condanna o di applicazione di pena concordata per i delitti previsti dall’art. 544 ter (maltrattamento di animali), art. 544 quater (organizzazione di spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali) e art. 545 quinquies (promozione di combattimenti tra animali che ne mettano in pericolo l’integrità fisica), è prevista la confisca obbligatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, non essendo tale previsione operante per l’art. 544 ter c.p., che sanziona il delitto di uccisione di animale, nell’ovvio presupposto che in tal caso che non vi siano animali sopravvissuti da tutelare.
Parallelamente, sono state introdotte due nuove disposizioni di coordinamento del codice penale, ovvero gli artt. 19 ter e 19 quater, il secondo dei quali, rubricato “affidamento degli animali sequestrati o confiscati”, nell’ottica di approntare una più efficace protezione ai destinatari delle condotte illecite, prevede espressamente che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.
La detenzione di animali nelle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 544 sexies c.p. (“condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”), costituendo reato, sia pure contravvenzionale, rientra comunque nell’ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2, in forza del quale deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato.
In questo quadro di riferimento la S.C. ha preso in esame la questione se, operato il sequestro degli animali che si assumono maltrattati o comunque destinatari di una delle altre condotte illecite penalmente sanzionate, sia possibile disporne l’affidamento ai privati prima della definizione del procedimento penale.
Tale quesito ha già ricevuto risposta positiva dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato precisato (Sez. 3, n. 22039 del 21/04/2010, Rv. 247656) che l’affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di sequestro, effettuato nel corso del processo in attesa di individuare gli enti e associazioni che si dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all’art. 19 quater disp. att. c.p., che non pone affatto limitazioni al riguardo.
La S.C. di Cassazione, sezione III penale, con sentenza 16480 del 29.5.2020 ha affermato che prima che l’accertamento sulla responsabilità degli imputati non diventi irrevocabile, è consentito l’affidamento provvisorio ma non quello definitivo, in quanto disporre definitivamente dell’animale di un imputato, in assenza di una eventuale statuizione di confisca, non può considerarsi operazione legittima, alla luce della presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 Cost., comma 3.
L’esigenza di assicurare agli animali sequestrati un’adeguata protezione mediante l’affidamento temporaneo a soggetti privati pronti a prestare loro accoglienza, non può essere estesa fino al punto di sacrificare il principio per cui, fino all’accertamento irrevocabile della responsabilità penale dell’imputato, non può procedersi all’ablazione definitiva di quanto nella sua disponibilità. Deve pertanto ritenersi legittima la decisione di consentire affidamenti soltanto provvisori degli animali di proprietà dell’indagato/imputato, non risultando decisiva l’obiezione secondo cui, in caso di restituzione dell’animale all’avente diritto ove questi sia assolto, verrebbe spezzato il legame affettivo instauratosi tra l’animale e il nuovo detentore.
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La Consulta sul carcere ai giornalisti

stampa carcere giornalistiL’art. 595 comma 3 cod. pen., in tema di diffamazione, prevede che “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro cinquecentosedici”.
Dal canto suo l’art. 13 della Legge 47/1948 dispone a sua volta che, “nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro duecentocinquanta”.
I Tribunali di Salerno e Bari, con proprie ordinanze, hanno sollevato questione di costituzionalità su tale sistema sanzionatorio, nella parte in cui si prevede la pena detentiva a carico del giornalista responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa, censurando le norme per sospetta violazione degli articoli 3, 21, 25, 27, 117 Cost. in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nella Camera di Consiglio del 9.6.2020 la Consulta, rinviando di un anno la decisione ha invocato un intervento normativo sul punto da parte del Legislatore, diramando il seguente comunicato “La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento, in particolare, all’articolo 21 della Costituzione e all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In attesa del deposito dell’ordinanza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue. La Corte ha rilevato che la soluzione delle questioni richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell’ordinamento costituzionale. Una rimodulazione di questo bilanciamento, ormai urgente alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, spetta in primo luogo al legislatore. Poiché sono attualmente pendenti in Parlamento vari progetti di legge in materia, la Corte, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 22 giugno 2021, per consentire alle Camere di intervenire con una nuova disciplina della materia. In attesa della futura decisione della Corte, restano sospesi i procedimenti penali nell’ambito dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità discusse oggi”.
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Sequestrabile il fondo pensione

sequestro fondo pensioneLa Terza Sezione Penale della S.C. di Cassazione con sentenza 13660/2020 del 6.5.2020 ha affermato la possibilità di sequestro finalizzato a confisca delle somme di denaro versate in un fondo pensione nella fase di accumulo della provvista, non essendo applicabili, nella specie, i limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c.
Secondo la Corte infatti, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria, gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei fondi pensione costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita e deve pertanto concludersi che le somme di denaro in essi confluite siano soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.
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Concorso tra bancarotta e autoriciclaggio

bancarotta e autoriciclaggioE’ possibile il concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p.
Lo ha stabilito la S.C. di Cassazione Sezione V penale con sentenza n. 1203/2020.
Con l’art. 648 ter c.p.c. è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tal delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Secondo la Corte la distrazione fallimentare ben può costituire il reato presupposto per la contestazione dell’antiriciclaggio, a nulla rilevando addirittura che l’impiego del bene di provenienza illecita sia avvenuto in epoca antecedente al fallimento e dunque, prima della consumazione del reato di bancarotta.
Infatti, come per i delitti di ricettazione e riciclaggio, anche il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi configurabile nell’ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano ab origine qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 c.p., in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita aggravata procedibile d’ufficio) e il delitto di bancarotta patrimoniale, in ragione del quale il secondo assorbe il primo, quando la società, a danno della quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa/distrattiva, venga dichiarata fallita, secondo una evidente progressione criminosa.
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