Nuovo DPCM e ordinanze Regione Lombardia

covid-19 fase 2E’ stato firmato il nuovo DPCM 2.3.2021 in materia di emergenza epidemiologica (scarica qui il testo integrale).

Inoltre, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.

Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il 1° marzo il presidente di Regione Lombardia ha firmato due nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su specifiche aree del territorio lombardo.

Le misure stabilite dalle Ordinanze n. 711 e n. 712 entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe.

In particolare, l’Ordinanza regionale n. 711 stabilisce la fascia arancione ‘rafforzata’ per tutti i comuni della provincia di Como e per alcuni comuni delle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia. Consulta qui l’elenco completo dei comuni.

In tali comuni viene stabilita la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.

Inoltre, l’Ordinanza regionale n. 712 proroga fino al 10 marzo 2021 l’efficacia delle restrizioni previste per i comuni già in fascia arancione ‘rafforzata’ come indicati nell’Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021. In questi territori riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).

In base all’Ordinanza n. 713 del 2 marzo invece i comuni di Bollate (MI), Mede (PV) e Viggiù (VA), attualmente collocati in zona rossa, a partire dal 4 marzo e fino all’11 marzo passano anch’essi in zona arancione “rafforzato”.
Resta in zona rossa fino al 7 marzo il solo comune di Valgoglio in provincia di Bergamo (Ordinanza n. 710).

Limitatamente ai giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in “zona arancione” e fino al 5 marzo, sono valide le disposizioni dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 (confermate dall’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021), in merito ad attività agricole, controllo faunistico e attività di caccia e pesca.

È ancora vigente l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

sottrazione fraudolenta reati tributariL’Art. 11 del D.L. 74/2000 stabilisce che “E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

In relazione a detta disposizione, però, la recente sentenza 4425/2021 del 4.2.2021 della Sezione III penale della S.C. di Cassazione ha affermato che la natura fraudolenta delle operazioni compiute non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell’Erario.

L’attitudine fraudolenta degli atti di alienazione non può essere evinta solo dalla natura degli atti stessi (atti di vendita di beni immobili) rinunciando così ad indagare il profilo della fraudolenza (prova dell’eventuale compiacenza delle controparti negoziali, prezzo pagato, modalità di pagamento).

Con particolare riferimento all’alienazione di beni, la S.C. aveva già affermato che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493 – 01).

La nozione di “atti fraudolenti” (Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Rv. 252996), comprende tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell’eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato.

Sulla nozione di atto fraudolento erano peraltro già intervenute le S.U. n. 12213/2018 che avevano testualmente affermato che «Con riguardo alla nozione di “atto fraudolento” contenuta nella disposizione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, laddove, con terminologia mutuata dall’ art. 388 cod. pen., si sanziona la condotta di chi, «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto […] aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva», questa Corte ha osservato che deve essere considerato atto fraudolento «ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno» (Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996), ovvero che è tale «ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione» (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798)».

Scarica qui la sentenza integrale.

Maltrattamenti a scuola

maltrattamenti a scuola

Secondo la S.C. di Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 3459/2021 umiliare e offendere sistematicamente un alunno di fronte ai compagni con termini come “fetente” o “deficiente” integra non già abuso dei mezzi di correzione ma il reato di maltrattamenti, anche se vengono invocate asserite ragioni educative.

Tali termini infatti rendono evidente l’assenza di una finalità correttiva e conseguentemente rendono applicabile l’art. 572 c.p. e non già l’art. 571 c.p.

 

Ingiurie e stalking

Ingiurie e atti persecutoriLe ingiurie ripetute possono configurare il reato di atti persecutori (c.d. stalking).
Afferma infatti la S.C. di Cassazione, Sezione V penale, con sentenza 1172 del 13.1.2021 che “sebbene l’ingiuria costituisca tuttora una delle più frequenti forme di aggressione all’onore, sanzionato civilmente, tale illecito costituisce anche una forma – e tra le più frequenti – di molestia, soprattutto quando è posto in essere in luogo pubblico o alla presenza di altre persone, siccome idoneo a incidere dolorosamente e fastidiosamente sulla condizione psichica della vittima. Ne consegue che – ove le ingiurie costituiscano fatto isolato, che non si inserisce in un più ampio contesto di aggressione alla sfera psichica e morale della persona – l’autore delle stesse sarà sanzionabile civilmente, mentre, quando le ingiurie assumono consistenza, ripetitività e incidenza tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito previste dall’art. 612/bis c.p., uno degli eventi previsti da detta norma, risponderà del reato di atti persecutori”.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.

Bonifici a soggetti terzi e autoriciclaggio

Bonifici e autoriciclaggioIl bonifico di somme di denaro provenienti da attività delittuosa (ad es. reati tributari) su conti correnti di società estere è condotta idonea a integrare il reato di autoriciclaggio.

Secondo la S.C. di Cassazione sezione II penale, sentenza n. 37932/2020, il bonifico di danaro verso i conti correnti di una società realizza, di per sé, una operazione di rilevanza economica e finanziaria, indipendentemente dalla circostanza che la società sia o meno operativa nel ramo imprenditoriale costituente il suo oggetto sociale, accertamento che non si rivela necessario ai fini della integrazione del reato di autoriciclaggio.

Con riferimento a tale reato, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità “ex ante”, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407. Massime precedenti Conformi: N. 16908 del 2019 Rv. 276419).

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.

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