Rimborso dell’imputato assolto

rimborso assoluzioneApprovato alla Camera un emendamento alla Legge di bilancio che istituisce il rimborso parziale delle spese legali per chi, sottoposto a processo penale venga assolto con formula piena.

L’emendamento prevede l’introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 177 bis, denominato “rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato” composto di nove punti, prevedendo tre rate annuali, fino a un massimo di 10.500 euro, tetto limite riconosciuto dallo Stato per risarcire i cittadini ingiustamente perseguiti.

L’imputato deve essere stato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Il rimborso non sarà applicabile nei casi di prescrizione, amnistia o indulto, depenalizzazione dei reati o se si viene assolti per un capo d’imputazione ma non per gli altri per i quali ha subito un processo.

Il rimborso partirà dall’anno successivo alla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non costituirà reddito. Per accedere al rimborso sarà necessario che il difensore presenti fattura, con espressa indicazione causale e dell’avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità redatto dal competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati e da una copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.

Lascia perplessi il budget stanziato: 8 milioni di euro.

Decreto Natale: spostamenti consentiti e non

decreto natale

E’ stato pubblicato il D.L. 172 del 18.12.2020 (c.d. Decreto Natale)

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti in altre regioni (anche quelli per raggiungere le seconde case).

L’Italia diviene zona rossa nei giorni festivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) e zona arancione nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Sono sempre consentiti gli spostamenti:

  • per esigenze lavorative;
  • per esigenze di salute e necessità;
  • per rientrare al domicilio/abitazione.

Nei giorni di “zona rossa” e di “zona arancione”, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è consentito lo spostamento (anche al di fuori del Comune) per far visita ad amici e parenti, con il limite di 2 persone ospiti (non si contano i minori di 14 anni) e di una visita al giorno.

Nei giorni di “zona arancione” sono consentiti gli spostamenti dalle ore 5.00 alle ore 22.00 all’interno del proprio Comune e tra piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km.

In particolare l’art. 1 del DL prevede: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”.

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Falsa autocertificazione Covid-19

falsa autocertificazioneE’ reato attestare falsamente dove si è andati ma non è reato attestare falsamente dove si andrà.

E’ quanto statuito nella sentenza 20/1940 del Tribunale di Milano Sezione GIP, Dott. Crepaldi.

Ciò perché l’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

Pertanto solo un evento passato può considerarsi “fatto” e far scattare l’operatività del reato di cui si discute, mentre non rientrano nell’ambito di operatività della norma “fatti” che si rivelino mere “manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi

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Reato omissivo e responsabilità medica

responsabilità medica omissivaIn tema di responsabilità medica, la S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 33230/2020 ha ribadito che  nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Sez. Unite, n. 30328 del 10/07/2002 ud. – dep. 11/09/2002, Rv. 222139 – 01).

Si è, tuttavia precisato che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana (nella specie: l’effetto salvifico delle cure omesse), deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche ma anche sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere:

  1. qual è solitamente l’andamento della patologia in concreto accertata;
  2. qual è normalmente l’efficacia delle terapie;
  3. quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici (Sez. 4 n. 32121 del 16/06/2010 ud. – dep. 20/08/2010, Rv. 248210 – 01 che ha aggiunto che, sulla base di tali elementi, l’esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l’effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti sia caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero sia fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili).

Si è affermato inoltre (Sez. 4, n. 10615 del 04/12/2012 ud. – dep. 07/03/2013, Rv. 256337 – 0) che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana ovvero l’effetto salvifico delle cure omesse, deve fondare su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto.

Tali principi impongono di verificare, in base al meccanismo contro-fattuale, che l’azione (doverosa) omessa avrebbe impedito l’evento, secondo un giudizio di alta probabilità logica, fondato non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto.

La responsabilità penale del medico va dunque esclusa laddove sia esclusa la sussistenza del nesso causale valutando la situazione logistica concreta e, cioè, le condizioni specifiche della paziente, il lasso temporale intercorso dal momento in cui sarebbe insorta la doverosità dell’accertamento diagnostico specifico ed il momento del decesso; la situazione organizzativa dell’ospedale.

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Testamento falso: non basta il criterio del “cui prodest”

 

testamento falsoL’interesse del beneficiario (criterio del “cui prodest”) non è elemento sufficiente a ritenere quest’ultimo responsabile della formazione di un testamento falso.

Lo ha statuito la S.C. di Cassazione Sezione V penale con sentenza 29877/2020.

In tale pronuncia si legge che le Sezioni Unite Andreotti hanno definito “superata e ormai ripudiata la teoria del cui prodest”, affermando che la generica ed equivoca individuazione di un’area di “interesse” al compimento del delitto (in quel caso un omicidio) costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale, tenuto conto altresì dell’incerta prova circa l’esclusività o la molteplicità dei moventi del delitto (Sez. Unite n. 45276 del 30/10/2003).

In sintesi l’elemento de “l’interesse” può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. Unite, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).

Nella specie l’elemento de “l’interesse”, come esposto dai giudici di merito, è dotato di certezza, gravità e precisione.

Nel caso di cui si discute, entrambi i testamenti falsi contengono disposizioni favorevoli solo all’imputato che, per effetto di esse, diviene erede unico ed universale acquisendo l’intero asse ereditario ammontante ad un valore di gran lunga superiore ai 15 milioni di euro, avocando a sé anche il cospicuo patrimonio immobiliare che, in base ai testamenti del 2005 e 2009, era stato “disperso” in legati aventi ad oggetto appartamenti in zone di pregio.

Questo dato oggettivo — qualunque sia la formula che si intende impiegare per definirlo — risponde ai requisiti di certezza (alla luce della verifica processuale circa la sua sussistenza), gravità (espressa dalla sua rilevante capacità dimostrativa in ragione della sua immediata pertinenza al thema probandum) e specificità (data la univocità e insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile).

È indubbio che il beneficiario esclusivo dei due atti falsi sia solo e soltanto l’imputato, poiché è l’unico soggetto che, in base al contenuto delle nuove disposizioni, accresce il proprio asse ereditario in pregiudizio dei numerosi legatari, che restano addirittura esclusi dall’ultima disposizione.

Sostenere il contrario significa sovvertire l’ordine della realtà fattuale prima ancora che della logica: non vi è alcun soggetto diverso dall’imputato che sia favorito dalle nuove disposizioni della de cuius; tutti i legatari ne risultano pregiudicati perché estromessi dalla successione.

La individuazione del soggetto “beneficiato” va compiuta, ovviamente, ex ante al momento del confezionamento dell’atto falso, non ex post nella verifica delle conseguenze dannose che la scoperta della falsità ha prodotto a carico del responsabile, poiché, di regola, chi compie un illecito di tale natura confida nel fatto di non essere scoperto, e di assicurarsi i benefici scaturenti dall’atto falso.

Ergo, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, è incontestabile che gli atti falsi, nel loro contenuto, giovino solo all’imputato.

Tuttavia, prosegue la sentenza, l’elemento esaminato, per quanto pregnante, ha valenza indiziaria e, dunque, da solo non è sufficiente a fondare una affermazione di responsabilità dato che, si ripete, l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. postula che gli indizi siano plurimi (almeno due) e concordanti vale a dire che si muovano nella stessa direzione, siano logicamente dello stesso segno, non si pongano in contraddizione tra loro.

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