Risarcimento per perdita del nonno non convivente

nonno e nipote risarcimento perditaNon è precluso al nipote la possibilità di dimostrare il vincolo affettivo col nonno non convivente e conseguentemente chiedere il risarcimento del danno subito per la perdita parentale.
Secondo l’ordinanza n. 7743/2020 della S.C. di Cassazione, sezione III civile dell’8.4.2020, “non è condivisibile limitare la ‘società naturale’, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. ‘famiglia nucleare’, e pertanto il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 29332 del 07/12/2017)”.
La convivenza può facilitare sotto il profilo probatorio la dimostrazione del vincolo particolarmente intenso tra due parenti, ma non è per ciò solo l’unico indice dell’intensità del vincolo affettivo.
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Covid-19: documento tecnico Inail

inail documento tecnicoL’Inail, ha diramato una pubblicazione, denominata “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con un suo rappresentante.
Il documento è composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia di valutazione integrata del rischio; la seconda è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali.
Scarica qui sia il documento tecnico Inail sia il protocollo tra Governo e parti sociali.

Danno da segnalazione alla centrale rischi

cattivo pagatore centrale rischiIn una vicenda che trae origine da una errata segnalazione alla centrale rischi derivante da una omonimia, la S.C. di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 6167/2020 ha affermato la vigenza del criterio del “più probabile che non” per l’accertamento del nesso eziologico tra condotta e danno-evento e tra danno-evento e danno-conseguenza.
Tale pronuncia, pur sottolineando l’inammissibilità del concetto di danno in re ipsa (o “danno-evento”) e la risarcibilità del solo “danno-conseguenza” (come da tempo affermato dalle Sezioni Unite 11.11.2008 sentenza n. 26972) ha affermato che (a) la mancata erogazione di un finanziamento conseguente alla illegittima iscrizione del nominativo alla Centrale Rischi può costituire danno-conseguenza risarcibile e che (b) è possibile astrattamente sostenere altresì un danno di natura non patrimoniale che abbia leso la sfera personale, sotto il profilo della reputazione economica o dell’immagine, morale o quant’altro dedotto dall’attore.
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Infortunio sul lavoro e marcatura CE

infortunio marcatura CEIl datore di lavoro risponde dell’infortunio di un lavoratore dovuto alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di una macchina utilizzata nell’ambito della mansioni lavorative, senza che la marcatura di conformità CE possa valere come esonero da responsabilità.
E’ quanto statuito dalla S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 6567/2020 in cui si legge: “Al riguardo della certificazione CE, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità.
In merito, questa Corte ha anche precisato che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava l’obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, il che non era nel caso di specie”.
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