Con l’interessante sentenza 13637/2020 del 2.7.2020 la S.C. di Cassazione, Sezione VI civile, ha affermato che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone necessariamente l’avvenuta comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass. n. 18174 del 2016).
Nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti».
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Categoria: Diritto amministrativo
Fallimento e appalto di opera pubblica
La Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, con sentenza 02 marzo 2020, n. 5685 ha dichiarato che l’art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (il precedente codice appalti oggi sostituito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che consentiva alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore doveva ritenersi riferito solo agli appalti in corso con impresa in bonis.
Al contrario, in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il contratto di appalto si scioglie con la conseguenza che il Curatore, per conto della massa concorsuale può chiedere alla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto.
Il subappaltatore invece deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione
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Annullamento di ufficio della gara: nessun indennizzo per l’aggiudicatario
In caso di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria non spetta all’operatore economico l’indennizzo a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e nemmeno il pagamento dell’indennizzo da revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
Confermando tale principio il Consiglio di Stato con sentenza 3733/2020 depositata in data 11 giugno 2020, ha definito infondata la pretesa di indennizzo, in ordine a un provvedimento di annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 disposto in ragione dell’illegittimità della lettera di invito.
L’indennizzo infatti, risulta correlato solo alla revoca dell’aggiudicazione, per fare fronte al riequilibrio economico di un provvedimento intervenuto a “sanare” una inopportunità sopravvenuta o nell’esercizio dello ius poenitendi.
In ogni caso, prosegue il Consiglio di Stato, la giurisprudenza, nel precisare che l’indennizzo ex art. 21-quinquies deve essere limitato alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, ne ha sempre escluso l’applicabilità in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quali l’aggiudicazione provvisoria, ovvero, nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, una mera proposta di aggiudicazione, che non è provvedimento definitivo (in termini, tra le tante, Cons. stato, III, 21 gennaio 2013, n. 339).
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save the date: 2 luglio 2020 ore 18.00 webinar RISCHI E RESPONSABILITÀ NELL’ERA COVID-19
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Webinar gratuito
RISCHI E RESPONSABILITÀ NELL’ERA COVID-19
2 luglio 2020 ore 18.00
Nuove e vecchie responsabilità per gli amministratori e i datori di lavoro e idonee coperture assicurative
L’emergenza Covid-19 ci ha fatto riflettere sulle responsabilità (vecchie e nuove) degli amministratori di società, dei datori di lavoro e degli imprenditori in genere.
Trattasi di responsabilità di natura civile, penale e amministrativa.
Accanto a una buona assistenza legale esistono coperture assicurative idonee per questo tipo di rischi.
Si pensi ai rischi derivanti dagli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. 81/2008, alla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, alle responsabilità connesse al trattamento dei dati personali, agli adempimenti imposti dal T.U. dell’Ambiente. Ma non sono da meno anche le responsabilità connesse all’igiene degli alimenti (HACCP), all’antiriciclaggio, alle violazioni tributarie.
Si passeranno in rassegna alcuni profili di responsabilità gestoria e la loro possibile copertura con idonei prodotti assicurativi.
I relatori
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Alessandro Cremonesi – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Dott. Andrea Recanati – Agente Assicurativo – Agenzia Futura S.r.l.
I temi trattati
Avv. Roberto Redaelli –responsabilità penali e responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001
Avv Alberto Carmeli – le responsabilità del datore di lavoro in ambito giuslavoristico
Avv. Alessandro Cremonesi – le responsabilità degli amministratori in ambito civilistico
Dott. Andrea Recanati – i rischi assicurabili, i tipi di polizze e la copertura della tutela legale
Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento.
Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.
Giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio regionale
Le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione con sentenza 7831/2020 del 14.4.2020 in sede di conflitto di giurisdizione hanno stabilito che in tema di dismissione del patrimonio immobiliare delle Regioni (nella specie della Emilia Romagna ex l.r. n. 10 del 2000) in regime di concessione, la controversia relativa alla esatta determinazione del prezzo contenuto nell’offerta inoltrata al concessionario per consentirgli l’esercizio del diritto di prelazione spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l’imposizione normativa del “valore di mercato” quale corrispettivo del bene oggetto di dismissione non depriva di discrezionalità l’ente pubblico nel conformare la proposta di vendita, discrezionalità che, anche se tecnica, conferisce al privato aspirante all’acquisto esclusivamente una posizione giuridica di interesse legittimo (pretensivo) alla corretta determinazione del prezzo di vendita; solo dopo che l’offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dal concessionario, il prezzo indicato integra una componente dell’oggetto della prelazione ed esce dalla discrezionalità, sia pure solo tecnica, dell’offerente e quindi il concessionario può avvalersi rispetto ad essa del suo diritto di prelazione.
In tale fattispecie viene infatti a rilevare la tutela di un interesse legittimo pretensivo in riferimento al risultato dell’esercizio della discrezionalità tecnica consistito nella determinazione del prezzo, elemento indispensabile nella proposta di dismissione verso la quale è stato avviato il procedimento amministrativo nel cui ambito tale discrezionalità viene esercitata. L’accertamento della correttezza o meno dell’esercizio del potere discrezionale – non “sradicato” mediante il riferimento legislativo al prezzo di mercato, come rimarca la giurisprudenza delle medesime Sezioni Unite più sopra richiamata (da Cass. Sezioni Unite 22 aprile 2013 n. 9692 in poi) – da parte dell’ente pubblico nella conformazione della proposta di vendita per dismissione sotto il profilo del prezzo costituisce proprio il petitum sostanziale, da cui discende la giurisdizione amministrativa.
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