Intelligenza artificiale: la norma ISO/IEC 42001:2023

Nella ancora confusa ed embrionale regolamentazione del fenomeno dell’AI (Intelligenza Artificiale), nel mese di dicembre è stata pubblicata la norma ISO/IEC 42001:2023 “Information Technology Artificial Intelligence – Management system.

Si tratta di uno standard internazionale che specifica i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle organizzazioni.

Tale standard è progettato per gli enti che forniscono o utilizzano prodotti o servizi basati sull’intelligenza artificiale, garantendo lo sviluppo e l’uso responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale attraverso considerazioni etiche, trasparenza e apprendimento continuo.

ISO descrive i seguenti vantaggi derivanti dall’implementazione della norma ISO/IEC 42001:

  • IA responsabile: lo standard garantisce un uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale.
  • Gestione della reputazione: lo standard migliora la fiducia nelle applicazioni AI.
  • Governance dell’intelligenza artificiale: supporta la conformità agli standard normativi.
  • Guida pratica: gestisce in modo efficace i rischi specifici dell’IA.
  • Identificazione delle opportunità: incoraggia l’innovazione all’interno di un quadro strutturato.

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Gas: diritto al canone anche a concessione scaduta

Finalmente, dopo tre gradi di giudizio e un ricorso in Corte Costituzionale, svariati Comuni dell’Alto Milanese si sono visti definitivamente riconoscere il legittimo diritto a continuare a riscuotere il canone previsto dal contratto di concessione per la distribuzione del gas metano, scaduto, in attesa degli esiti delle nuove gare di bacino.

Trattasi dei Comuni di Bernate Ticino, Busto Garolfo, Cuggiono, Inveruno, San Giorgio su Legnano.

Complimenti al nostro senior partner Avv. Francesca Aliverti che, unitamente all’Avv. Pietro Gabriele Roveda, ha conseguito il notevole risultato a favore degli Enti Territoriali coinvolti che rischiavano di vedersi privati di fondamentali risorse.

Scarica qui la sentenza della S.C. relativa al giudizio inerente il Comune di Inveruno.

Vedi anche gli articoli su primamilanoovest.it e su sempionenews.it.

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Persona sottoposta alle indagini e gara d’appalto: la delibera ANAC 397/2023

ANAC precisa che l’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto.

La mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

Pertanto, la mera iscrizione al registro degli indagati non può più comportare l’esclusione dalle gare d’appalto.

Tale principio viene sottolineato da ANAC nella delibera n. 397 del 6 settembre 2023, chiarendo quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1° luglio 2023.

In particolare, rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, Anac fornisce indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.

In particolare, Anac ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti oggi in vigore.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

È però appena il caso di rilevare come le lettere g) e h) del co. 3 dell’art. 98 indichino un numero rilevantissimo di reati, posto che – tra l’altro – la lettera h) prevede “la contestata o accertata commissione di reati (…) 5) previsti dal decreto legislativo 8.6.2001 n. 231”, ossia un elenco sterminato di fattispecie penalmente rilevanti.

Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, per evidenti esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

Scarica qui la delibera ANAC 397/2023 e la nostra Newsletter sul punto.

Bonifiche ambientali: la sentenza 160/2023 della Consulta

Con sentenza 160 del 24.7.2023 la Corte Costituzionale (scarica qui il testo integrale) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007)».

Tale norma, la cui rubrica reca: «Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati», così testualmente recita: «1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune, concernenti: a) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del piano della caratterizzazione e l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) la convocazione della conferenza di servizi e l’approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all’articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006; c) l’approvazione del piano di monitoraggio, di cui all’articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006; d) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006; e) l’accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all’articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006; ) l’approvazione del progetto di bonifica f di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all’articolo 249 e all’allegato 4 del d.lgs. 152/2006. 2. È altresì trasferita ai comuni l’approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all’articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale). 4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all’adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento».

La Consulta precisa che Regione Lombardia ha, dunque, trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l’art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i comuni intervengono rilasciando un parere in ordine all’approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

Viene inoltre affermato che nel disegno del legislatore statale contenuto nel codice dell’ambiente si riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e 242 del d.lgs. n.  152 del 2006), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell’ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tra le molte sentenze n. 251 e n. 86 del 2021; in tema di messa in sicurezza, più recentemente, sentenza n. 50 del 2023).

A conferma di ciò viene ricordato inoltre che l’art. 198, comma 4, cod. ambiente attribuisce ai comuni il potere di «esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni» definendo in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo previsione di legge.

A seguito di tale pronuncia Regione Lombardia ha emesso il Decreto 11357 del 27.7.2023 contenente le prime indicazioni e ricognizione della citata sentenza.

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Daspo anche se l’invasione è per chiedere la maglia dei giocatori

Il Comma 2 dell’art. 6bis della Legge 401/1989 stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica”.

Tale violazione figura tra quelle che consentono ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (c.d. Daspo).

Secondo la sentenza 16136/2023 della III sezione penale della S.C. di Cassazione è legittimo il Daspo adottato nei confronti di tifosi che abbiano scavalcato la recinzione per entrare nel campo dietro alla porta di gioco, anche subito dopo il fischio di chiusura della partita da parte del direttore di gara, siccome anche in tale fase della manifestazione sportiva è vietato l’ingresso ai non addetti nell’area di gioco (Sez. 3, n. 47258 del 19/06/2014, Licari, Rv. 260738-01 e Sez. 6, n. 52172 del 27/09/2017, Rv. 271956-01).

Secondo la S.C., infatti, non rilevano poi i motivi della condotta, tra cui il desiderio di avvicinare i giocatori per ottenere la maglietta a fine partita, perché l’art. 6-bis I. n. 401 del 1989 non ammette esclusioni rispetto al divieto di “indebito superamento della recinzione”.

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