La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 20089 del 7.7.2020 ha dichiarato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983) è reato a dolo generico.
Pertanto risulta integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti e non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti (Sez.3, n.38269 del 25/09/2007, Rv.237827; Sez.3, n.13100 del 19/01/2011, Rv.249917; Sez.3, n.3705 del 19/12/2013, dep.28/01/2014, Rv. 258056; Sez.3, n.43811 del 10/04/2017, Rv.271189).
La S.C. dunque rimette in discussione molte decisioni di merito adottate negli ultimi anni che avevano dato rilievo alla situazione economico finanziaria del datore di lavoro in ottica di esclusione del dolo, ovvero sotto forma di causa di giustificazione ex art. 54 c.p. (stato di necessità).
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