Save the Date: RILANCIO IN SICUREZZA – webinar 26 maggio 2020 ore 15.00

RILANCIO IN SICUREZZAwebinar gratuito
RILANCIO IN SICUREZZA

26 maggio 2020 ore 15.00

Misure di sicurezza anticontagio,
profili penali e profili giuslavoristici.
I rapporti di lavoro ai tempi del Covid-19.
Novità del decreto rilancio

 

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L’emergenza Covid-19 ha cambiato il nostro modo di comportarci sia nella vita personale sia in quella lavorativa. Sui luoghi di lavoro nasce una nuova esigenza: tutelare la salute dei lavoratori con idonee misure di prevenzione anti-contagio. Finalità vecchia, misure nuove. Nascono i c.d. protocolli anti-contagio che tutti i datori di lavoro dovranno applicare nelle proprie aziende.
Quali sono queste misure? Quali le conseguenze della loro mancata adozione?
Accanto a ciò verrà illustrato anche come cambiano i rapporti di lavoro all’epoca del Coronavirus e quali misure economiche e fiscali sono previste per le aziende nella normativa emergenziale.

I relatori
Avv. Pietro Gabriele Roveda – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Avv. Roberto Redaelli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv Alberto Carmeli – avvocato in Milano – Arclex Avvocati Associati
Avv. Gianluigi Bonifati – avvocato in Lodi – Studio Bonifati e Roveda
Dott. Pasquale Marseglia – dottore commercialista – Studio Marseglia & Associati

I temi trattati
Avv. Pietro Gabriele Roveda: Profili penali della normativa anticontagio
Avv. Roberto Redaelli: I protocolli e l’impatto sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro e sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001
Avv Alberto Carmeli: I rapporti di lavoro secondo la normativa Covid-19
Avv. Gianluigi Bonifati: Responsabilità giuslavoristica in tema di infortunio da contagio
Dott. Pasquale Marseglia: Misure fiscali del decreto rilancio

ISCRIZIONE TRAMITE EVENTBRITE AL SEGUENTE LINK https://bit.ly/3cNnZfY
Il webinar si terrà online tramite la piattaforma Zoom. Prima dell’incontro, a tutti gli iscritti al webinar verrà inviata una email con il link per effettuare il collegamento. Alla fine dell’incontro ci sarà una sessione Q&A (domande e risposte) che i partecipanti potranno sottoporre ai relatori.

L’aggravante dell’ingente quantità di droghe leggere scatta con 2 kg

Cannabis ingente quantitàLe Sezioni Unite penali della S.C. di Cassazione erano chiamate a valutare i seguenti quesiti:
– “se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (1 a 2000) fra quantità massima detenibile come prevista nell’“elenco” allegato al D.M. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto”;
– “come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell’ingente quantità nell’ipotesi di reati concernenti le c.d. “droghe leggere”.
Sulla base di tali quesiti le SS.UU., con sentenza 15722 depositata il 12.5.2020, hanno stabilito che “a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90; con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo”.
Leggi qui il testo integrale della sentenza.

Fase 2: DPCM 17.5.2020 e ordinanza 547 Regione Lombardia

regione lombardia fase 2Pubblicato il DPCM 17.5.2020 in tema di misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale (scarica qui il testo e gli allegati).
L’autocertificazione occorrerà solo per gli spostamenti al di fuori della propria regione.
In serata la Regione Lombardia emana l’ordinanza 547 del 17.5.2020 (scarica qui il testo con gli allegati) con cui anticipa l’apertura di alcune attività rispetto al provvedimento governativo.
In Lombardia aperti bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, musei, luoghi di culto e possibile l’attività sportiva all’aperto, ivi comprese lezioni in piccoli gruppi (massimo 4 allievi).
Per converso, sul territorio lombardo, posticipata l’apertura di palestre e piscine.
Confermati l’obbligo dell’utilizzo di mascherine e l’obbligo di rilevazione della temperatura al personale sul luogo di lavoro (nonché dei clienti dei ristoranti)

Concorso del commercialista nel reato del cliente

commercialista reatoNulla osta a che il commercialista possa concorrere nel reato tributario o fallimentare del cliente.
La S.C. ha affermato con sentenza sella Sezione III penale n. 28158/2019 come il ruolo di concorrente del reato vada apprezzato in questo, come in tutti i casi, sotto il profilo della compartecipazione alla condotta e alla presenza del dolo.
Sotto il primo profilo il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche nel caso di concorso materiale.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del d.lgs 74/2000, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, possa comportare condotte tese all’evasione delle imposte.
Nella fattispecie in esame, poi, il Supremo Collegio ha osservato come il ricorrente fosse da ritenersi perfettamente a conoscenza sia dell’omessa istituzione e tenuta della contabilità di magazzino, sia dell’irregolare tenuta del registro degli inventari, anche in ragione delle periodiche segnalazioni del collegio sindacale.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.