Guida in stato di ebbrezza: no alla riduzione della sospensione della patente per i casi lievi

guida in stato di ebbrezzaLa Corte Costituzionale con sentenza n. 62 dell’8.4.2021 ha dichiarato che non è possibile estendere il beneficio della riduzione alla metà della sanzione a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, previsto per i casi più gravi di guida in stati ebbrezza (lettere b) e c) dell’art. 186 co. 2 C.d.S.), alle ipotesi più lievi (lettera a) del medesimo articolo).

La questione di legittimità costituzionale riguardava l’art. 186 co. 9bis del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S., di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l’art. 3 Cost., e con l’art. 29, co. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.

Sostanzialmente era stata sollevata l’incongruenza tra la posizione finale del trasgressore della fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), sanzionato in ogni caso con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, e la posizione finale del trasgressore della più grave fattispecie punita dalla lett. b), come risultante dall’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che comporta, beneficiando della riduzione alla metà, una identica misura minima di tre mesi di sospensione della patente.

La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la possibilità di sostituzione della pena è prevista solo per le fattispecie aventi rilevanza penali (e dunque le lettere b) e c) dell’art. 186 co. 2 C.d.S.) e non già per le violazioni amministrative come l’ipotesi di cui all’art. 186 co. 2 lett. a) C.d.S.

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Guida in stato di ebbrezza e casellario

casellario ebbrezzaLa Corte Costituzionale con sentenza 179/2020 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24  e dell’art. 25 del T.u. Casellario Giudiziale (DPR 14.11.2020 n. 313), nella parte in cui non prevedono, che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

In particolare la Consulta, richiamando quanto già affermato nella propria sentenza 231/2018 nella quale aveva censurato l’omessa previsione della non menzione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati, ha osservato che il lavoro di pubblica utilità, disposto quale sanzione sostitutiva per la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada, alla stessa stregua della messa alla prova, implica lo svolgimento di un’attività in favore della collettività, e pertanto, in caso di esito positivo della stessa, esprime una meritevolezza maggiore rispetto a quella manifestata da chi patteggi la pena o non si opponga all’emissione di un decreto di condanna nei suoi confronti, beneficiando per ciò stesso della non menzione nei certificati del casellario richiesti dai privati.

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