Bancarotta preferenziale

bancarotta preferenzialeL’art. 216 della legge fallimentare, tra l’altro “punisce con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.

Trattasi della c.d. bancarotta preferenziale.

L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.

Conseguentemente deve “escludersi il dolo specifico laddove l’imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l’intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma”.

In particolare, il dolo specifico è stato escluso laddove “il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile”.

Questo è quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, sezione V penale, sentenza 29874/2021 depositata il 29.7.2021.

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Autoerotismo in treno

autoerotismo in trenoCon sentenza 32687/2021 depositata il 2.9.2021 la VI sezione penale della S.C. di Cassazione ha dichiarato che non costituisce reato di atti osceni, la condotta di chi compie atti di autoerotismo all’interno di un vagone ferroviario.

L’art. 527 c.p. prevede: “Atti osceni – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.

La Corte ha affermato che per “luogo abitualmente frequentato da minori” non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (v. anche Sez. 3, Sentenza n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914 – 01.

Inoltre, proprio con riferimento ad un caso analogo, è stato affermato che l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori (Sez. 3, Sentenza n. 24108 del 21/7/2016, dep. 2017, Sibilla).

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Stalking in condominio e videoriprese

videocameraL’art. 615 bis c.p. prevede che “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La S.C. di Cassazione sezione V penale con sentenza 30191/2021 ha incidentalmente trattato la legittimità o meno della ripresa tramite videocamere delle aree condominiali al fine di provare comportamenti di stalking da parte di vicini di casa.

In particolare, la S.C. dopo aver ribadito che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità, ha dichiarato:

  • che “l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura la fattispecie di cui all’art. 615bis c.p., trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Sez. 5, n. 44701 del 29/10/2008, Caruso, Rv. 242588; Sez. 5, n. 44156 del 21/10/2008, Gottardi, Rv. 241745). Lo stesso principio è stato ribadito quanto alle scale condominiali ed ai pianerottoli, giacché essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679)”;
  • che in ambito condominiale non è possibile opporre pretese violazioni della normativa sulla privacy, poiché risulta “legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino ovvero quello eseguito grazie ad un sistema di videosorveglianza a prescindere dalla conformità alla disciplina sulla privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale” (Sez. 5, n. 2304 del 28/11/2014, dep. 2015, Chfouka, Rv. 262686; Sez. 2, n. 6812 del 31/1/2013 , non massimata).

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Vedi anche il nostro post, relativo a un caso conforme del 18.6.2020.

Riforma Cartabia del processo penale

Marta-Cartabia riforma processo penaleIl Consiglio dei Ministri ha approvato gli emendamenti proposti dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in relazione alla riforma del processo penale.

Scarica qui il testo integrale degli emendamenti approvati.

Le novità più importanti sono:

  • Prescrizione – Confermato lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione), ma introdotta una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione (possibile una proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità, salvo per i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).
  • Processo penale telematico – Ampliamento dell’utilizzo del deposito di atti in formato digitale e di notifiche telematiche; rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”; rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato; individuazione di meccanismo di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
  • Iscrizione notizia di reato – In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.
  • Udienza preliminare – Previsione dell’udienza preliminare solo per reati di particolare gravità e estensione delle ipotesi di citazione diretta a giudizio; sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
  • Appello – Positivizzazione del principio di inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi; limitazione delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e condanne a lavori di pubblica utilità).
  • Cassazione – Nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze CEDU; trattazione di regola scritta dei ricorsi, salvo richiesta di discussione.
  • Patteggiamento – Se la pena detentiva supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e PM può estendersi alle pene accessorie e alla confisca.
  • Giudizio abbreviato – riduzione della pena di un (ulteriore) sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
  • Cambio di giudice/collegio – In caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, riassunzione della prova solo se ritenuto necessario.
  • Querela – Delega al Governo al fine di estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.
  • Pene Sostitutive – Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale.
  • Particolare tenuità del fatto – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis c.p., ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.
  • Messa alla Prova – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione; potrà essere proposta anche dal PM.

Scarica la bozza del fascicolo emendamenti e gli emendamenti approvati (AC 2435).