Dichiarazione di convivenza via pec tramite avvocato

convivenza di fattoL’Ordine degli Avvocati di Milano ha raggiunto un accordo con il Comune di Milano secondo il quale gli avvocati possono inviare a mezzo PEC ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it (indicando nell’oggetto la sigla “CdF”) la Dichiarazione di Costituzione di convivenza unitamente ai documenti di identità e codice fiscale sottoscritti dalle Parti, tutto in formato pdf.

Il modello della dichiarazione è reperibile al link: https://www.comune.milano.it/documents/20126/466761/Dichiarazione+Convivenza+di+fatto.pdf/02895f02-12e1-729a-61fe-adf553fa77df?t=1545235191552

Con la medesima comunicazione PEC l’Avvocato potrà anche depositare il Contratto di Convivenza autenticato dal professionista stesso (aggiungendo nell’oggetto della PEC la sigla “Contratto CdF”), tutto in formato pdf.

Scarica qui il modello di dichiarazione.

Responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno

 

infortuni-scuola

L’istituto scolastico, e quindi il Ministero dell’Istruzione, è tenuto al risarcimento dello studente che si infortuna durante l’ora di educazione motoria qualora non dimostri la presenza di una causa ad esso non imputabile e tale da liberarlo dall’obbligo di risarcire l’alunno.

Infatti, mentre è onere del danneggiato attore dimostrare che l’incidente si è verificato durante la lezione di ginnastica a causa della mancata sorveglianza richiesta all’istituto scolastico, l’istituto scolastico deve invece dimostrare di aver diligentemente sorvegliato in modo da impedire il fatto e che l’evento dannoso è stato determinato da una causa imputabile né alla scuola né all’insegnante, non essendo sufficiente affermare, senza dimostrarlo, che l’incidente sia avvenuto in maniera improvvisa, non prevedibile e non evitabile, imputabile all’intemperanza dell’allievo e alla naturale competizione durante una partita.

Il fatto che genera il danno è l’inadempimento dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno nell’intervallo di tempo in cui questo ha fruito della prestazione scolastica, ossia durante la lezione di educazione fisica.

E’ quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, Sezione III civile, con ordinanza 35281/2021.

Scarica qui il provvedimento integrale.

 

Divorzio e coabitazione “forzata”

Divorzio e coabitazione forzataIn caso di richiesta di divorzio a seguito di separazione dei coniugi, spetta alla parte che ha interesse a far valere la riconciliazione dimostrare che la stessa si è verificata dopo la separazione, portando in giudizio una prova che deve essere piena e incontrovertibile.

Gli effetti della separazione cessano solo quando le parti riprendono a coabitare, senza che rilevino però a tal fine, incontri occasionali e di frequentazione, quando questi non sono sintomatici della ripresa del rapporto anche dal punto di vista morale e spirituale.

In particolare, deve escludersi una avvenuta conciliazione tra i coniugi in caso di coabitazione “forzata” (ad esempio nel caso in cui un coniuge non lasci la casa coniugale resistendo a istanze cautelari d’urgenza dell’altro coniuge), non indicativa di un’effettiva ripesa della vita materiale e spirituale.

E’ quanto afferma la Cassazione Sezione I Civile con ordinanza 36176/2021 (scarica qui il provvedimento integrale).

Spese universitarie (tendenzialmente) ordinarie

Spese università non straordinarieLa S.C. di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 34100 del 12.11.2021 ha dichiarato che le spese per l’istruzione universitaria di un figlio non hanno la qualifica di spese straordinarie.

Devono infatti intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art.155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372).

Recentemente la S.C. aveva anche già affermato che «in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:

  1. gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
  2. le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio» (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).

Secondo la S.C., pertanto è errato escludere puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle le spese straordinarie.

Scarica qui la sentenza integrale.

Il marchio Milan non può essere registrato a livello internazionale

milan vs milan marchioSecondo il Tribunale UE il marchio della A.C. Milan S.p.A. non può essere registrato a livello internazionale poiché il marchio denominativo tedesco milan®, risulta già depositato nel 1984, e registrato nel 1988, da una società tedesca che commercializza servizi di cancelleria, la InterES Handels-und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG.

Nel 2017 la società rossonera ha presentato domanda di registrazione del marchio all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

InterES si è opposta alla registrazione del marchio di AC Milan che ha poi interposto opposizione avanti al Tribunale dell’Unione Europea.

La Corte con sentenza 10.11.2021 nel caso T-353/20 ha respinto il ricorso del club rossonero sottolineando che l’elevata somiglianza fonetica e visiva dei due marchi comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori.

Leggi qui il provvedimento del Tribunale UE e scarica qui il relativo comunicato stampa.