Assicurazione e dichiarazioni reticenti

assicurazione dichiarazioni reticentiLa S.C. di Cassazione, sezione III civile, con sentenza 11905 del 19.6.2020 ha affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’art. 1892, cod. civ., all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11, 13 luglio 2010, n. 16406, e 6 giugno 2014, n. 12831).
In altri termini, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell’assicuratore, questi ha la possibilità di chiedere l’annullamento del contratto se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure di «rifiutare il pagamento dell’indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest’ultimo si verifichi entro tre mesi» (così la sentenza n. 12831 del 2014).
Nel caso trattato dalla S.C. con la sentenza in argomento, il sinistro si era già verificato prima della stipulazione del contratto; per cui è evidente che l’assicuratore non era affatto obbligato a chiedere l’annullamento del contratto, potendo opporre in via di eccezione la non operatività della polizza, così come è poi accaduto.
L’errore di prospettiva in cui cade il motivo in esame sta nel sostenere che, una volta decorso il termine di tre mesi fissato dall’art. 1892 cit., l’assicuratore perda anche il diritto di rifiutare il pagamento; il che non risponde affatto alla logica del sistema, per di più in un caso, come si è visto, in cui il sinistro si era verificato prima della stipula del contratto di assicurazione.
La dichiarazione reticente dunque consente quindi alla compagnia assicuratrice di respingere l’indennizzo anche oltre il termine di cui all’art. 1892 c.c.
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Il nuovo condomino risponde delle spese pregresse?

condominio subentrante speseIl condomino subentrante deve rispondere dei debiti condominiali preesistenti alla sua entrata in condominio?
La S.C. di Cassazione, sezione VI civile, con ordinanza 12580/2020 ricorda una precedente pronuncia, la sentenza n. 24654/10, che instaura una distinzione tra:
a) spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune;
b) spese attinenti a lavori che comportino una innovazione o che, seppure diretti alla migliore utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
Tale distinzione concerne l’individuazione del momento in cui nasce l’obbligazione condominiale, che, per le spese di cui sub a), coincide con il compimento effettivo dell’attività gestionale mentre, per le spese di cui sub b), coincide con la data di approvazione della delibera condominiale (avente valore costitutivo) che dispone l’esecuzione degli interventi.
Ma, in entrambi i casi, il soggetto su cui grava il debito è colui che partecipa al condominio nel momento di insorgenza dell’obbligazione, quale che sia tale momento (cfr. sent. n. 24654/10, «In generale il condomino è tenuto a contribuire nella spesa la cui necessità maturi e risulti quando egli è proprietario di un piano o di una porzione di piano facente parte del condominio: e siccome l’obbligo nasce occasione rei e propter rem, chi è parte della collettività condominiale in quel momento deve contribuire».
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Sull’azzeramento dei punti della patente

azzeramento punti patenteCon l’interessante sentenza 13637/2020 del 2.7.2020 la S.C. di Cassazione, Sezione VI civile, ha affermato che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone necessariamente l’avvenuta comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass. n. 18174 del 2016).
Nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti».
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Fallimento e appalto di opera pubblica

fallimento appalti pubbliciLa Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, con sentenza 02 marzo 2020, n. 5685 ha dichiarato che l’art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (il precedente codice appalti oggi sostituito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che consentiva alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore doveva ritenersi riferito solo agli appalti in corso con impresa in bonis.
Al contrario, in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il contratto di appalto si scioglie con la conseguenza che il Curatore, per conto della massa concorsuale può chiedere alla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto.
Il subappaltatore invece deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione
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Trattazione congiunta dei procedimenti prefallimentari

fallimento e concordatoLa Prima Sezione civile della S.C. di Cassazione con sentenza 4343/2020 ha sottolineato la necessità di trattazione congiunta dei procedimenti prefallimentari o volti alla soluzione negoziale della crisi di impresa, sancendo che:
i) «La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata»;
ii) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell’art. 9 l.fall..»;
iii) «Allorquando l’istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l’obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 39, comma 2, l.fall., che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell’ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio»;
iv) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l’eventuale accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l’illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest’ultima sia ancora sub iudice».
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