Con sentenza 54 del 27.1.2021 depositata la scorsa settimana, il GUP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto due coimputati dall’accusa di falso ex art. 483 c.p. per aver reso una falsa autocertificazione ad un controllo in periodo di lockdown.
Secondo tale giudice, “nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa. In giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi”.
Pertanto, prosegue la sentenza, una volta riscontrata l’illegittimità del precetto contenuto nel DPCM recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale (così come in ogni altro atto amministrativo) per violazione dell’art. 13 Cost., il Giudice ordinario ha il dovere di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
Di conseguenza, non è configurabile il delitto ex art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al DPCM 8 marzo 2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost..
Dalla disapplicazione di tale norma deriva che la condotta di falso, materialmente comprovata in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione.
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Categoria: Diritto amministrativo
L’avvalimento tecnico operativo
Qualora l’operatore economico faccia ricorso all’avvalimento tecnico-operativo e l’impresa ausiliaria metta a disposizione del concorrente la propria intera organizzazione, così da atteggiarsi a subappaltatrice della commessa, non è necessaria la analitica specificazione dei mezzi e del personale, anzi è del tutto superflua e inutile. In ogni caso, la mancanza di tale suddetta analitica non può certamente comportare l’esclusione dell’operatore economico concorrente, non potendosi tacciare il relativo contratto di avvalimento di genericità e, quindi, non essendo passibile della sanzione di nullità prevista dall’art. 89 d. lgs. 50/2016.
La V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 22 febbraio 2021 n. 1514 prende posizione sulla vexata quaestio circa il grado di specificità del contenuto del contratto di avvalimento tecnico-operativo, valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (“substance over form principle”).
Per la V Sezione del Supremo Consesso, invero, non può essere additato di genericità e, perciò, dichiarato nullo ex art. 89 d. lgs. 50/2016 il contratto di avvalimento in cui l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera propria organizzazione aziendale, al fine appunto di integrare i requisiti di cui è carente il concorrente. E’ perciò, sufficiente specificare in modo puntuale il possesso del requisito in capo all’ausiliaria, che metta a disposizione l’intera propria organizzazione aziendale, senza dover quindi indicare specificatamente i mezzi, il personale, le maestranze, ecc..
Così statuendo, la V Sezione si contrappone correttamente – all’orientamento maggiormente rigido della Sezione III, più ancorata al dato formale, la quale infatti ritiene che le clausole del contratto di avvalimento tecnico-operativo debbano essere capaci di rendere puntualmente apprezzabili quali siano effettivamente le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, al fine di evitare che il requisito risulti attribuito in via meramente cartolare e non effettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151).
La violazione delle misure anticontagio costituisce illecito amministrativo
Il mancato rispetto delle misure di contenimento anti covid-19 non costituiscono più reato, bensì solo illecito amministrativo.
Ricorda infatti la S.C. di Cassazione, Sezione IV penale, con sentenza 1.3.2021 n. 7988 che la disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, – che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1 (“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3,comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”), in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.
Ciò varrà dunque anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del DL 25.3.2020 n. 19.
Ordinanza 714/2021 della Regione Lombardia
In ragione del quadro epidemiologico in corso, il 4 marzo è stata emanata l’Ordinanza n. 714 che dispone per il territorio della Regione Lombardia ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio rispetto a quanto previsto per la zona arancione.
A partire dal 5 marzo e fino al 14 marzo l’intero territorio regionale entra in fascia ‘arancione rafforzato’.
In particolare si prevede la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.
Tra le altre disposizioni introdotte dall’Ordinanza, si evidenziano:
– il divieto di recarsi presso le cosiddette “seconde case” e verso le abitazioni private abitate,
– l’accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente per nucleo familiare,
– il divieto di utilizzare le aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta eccezione per le persone affette da disabilità,
– l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici.
Le Ordinanze n. 710 del 27 febbraio 2021, n. 711 e n. 712 del 1° marzo 2021 e n. 713 del 2 marzo 2021 cessano di avere effetto il 4 marzo 2021, in quanto assorbite e superate dall’Ordinanza n.714.
È revocata anche l’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021.
Nuovo DPCM e ordinanze Regione Lombardia
E’ stato firmato il nuovo DPCM 2.3.2021 in materia di emergenza epidemiologica (scarica qui il testo integrale).
Inoltre, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.
Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il 1° marzo il presidente di Regione Lombardia ha firmato due nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su specifiche aree del territorio lombardo.
Le misure stabilite dalle Ordinanze n. 711 e n. 712 entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe.
In particolare, l’Ordinanza regionale n. 711 stabilisce la fascia arancione ‘rafforzata’ per tutti i comuni della provincia di Como e per alcuni comuni delle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia. Consulta qui l’elenco completo dei comuni.
In tali comuni viene stabilita la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.
Inoltre, l’Ordinanza regionale n. 712 proroga fino al 10 marzo 2021 l’efficacia delle restrizioni previste per i comuni già in fascia arancione ‘rafforzata’ come indicati nell’Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021. In questi territori riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).
In base all’Ordinanza n. 713 del 2 marzo invece i comuni di Bollate (MI), Mede (PV) e Viggiù (VA), attualmente collocati in zona rossa, a partire dal 4 marzo e fino all’11 marzo passano anch’essi in zona arancione “rafforzato”.
Resta in zona rossa fino al 7 marzo il solo comune di Valgoglio in provincia di Bergamo (Ordinanza n. 710).
Limitatamente ai giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in “zona arancione” e fino al 5 marzo, sono valide le disposizioni dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 (confermate dall’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021), in merito ad attività agricole, controllo faunistico e attività di caccia e pesca.
È ancora vigente l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.