CAM: Criteri Ambientali Minimi

CAM Criteri Ambientali MinimiLa tematica dei CAM, ossia dei Criteri Ambientali Minimi da indicare e prevedere direttamente nella legge di gara, è recentemente oggetto di frequenti e diversificati interventi giurisprudenziali, che si stanno occupando di aspetti sia sostanziali, che processuali.

Da segnalare sul tema due recenti arresti del Consiglio di Stato, il quale – dopo aver premesso che gli artt. 34 e 71 del d.lgs. n. 50 del 2016, oggi sostituiti dagli artt. 57 e 83 del d.lgs. n. 36 del 2023, impongono alla pubblica amministrazione di adeguare la lex specialis della gara ai criteri ambientali minimi, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale ed adottati, con riferimento a specifiche categorie di appalti e concessioni, con decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e che, quindi, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire, nella documentazione di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali elaborate, tramite i decreti ministeriali, per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione – ha affermato che deve farsi riferimento principalmente proprio a tali prescrizioni ministeriali, che integrano la lex specialis, al fine di stabilire il segmento procedurale in cui collocare la verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2022, n. 397). In particolare, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha precisato che, laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1990; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2025, n. 1857).

Per quanto attiene, invece, agli aspetti più squisitamente processuali, per la Sez. II Ter del TAR Lazio, la mancata previsione dei Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) costituisce una clausola immediatamente lesiva e, pertanto, deve essere impugnata nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Bando di gara, con conseguente irricevibilità del ricorso proposto solamente dopo l’aggiudicazione definitiva (TAR Lazio, Roma, Sez. II Ter, 4 dicembre 2024 N. 21878).

E invero, la mancata previsione dei CAM ha “l’effetto di impedire la formulazione di “offerte consapevoli” da parte dei concorrenti” e, quindi, costituisce una clausola immediatamente lesiva.

La Sez. II del TAR Lazio arriva a tale conclusione ripercorrendo la giurisprudenza amministrativa la quale, dapprima “ha ammesso l’immediata impugnazione della lex specialis quando l’interesse a ricorrere dipende da clausole del bando che, in quanto contemplanti requisiti di ammissione alla procedura, risultino impeditive della partecipazione dell’interessato alla gara, oppure che prevedano oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati” e, poi, “A partire da Cons. Stato, Ad.Plen. 26 aprile 2018, n. 4 […] afferma che “In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un’offerta, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati”; tra questi casi possono essere annoverati anche le prescrizioni “impongano obblighi contra ius, ovvero presentino gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta””.

Il tema dei CAM è, però, un tema molto dibattuto nell’attuale panorama giurisprudenziale, dando vita a posizioni opposte.

Infatti, l’appena menzionata sentenza si pone in contrasto con una importante pronuncia del Consiglio di Stato, laddove viene affermato che “[…] La questione, con specifico riferimento ai c.a.m., è stata già affrontata da questa Sezione nella sentenza n. 2795/2023, che ha applicato alla specifica materia dedotta i princìpi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018, nel senso dell’insussistenza di un onere di immediata impugnazione delle clausole che si assumo lesive per violazione della disciplina in materia di criteri ambientali minimi […]” e che “[…] Il Collegio ritiene di confermare in proposito la conclusione già espressa nella citata sentenza n. 2795/2023, condividendo gli argomenti posti a fondamento della stessa. Non si ravvisano, in particolare, ragioni per addivenire – come sollecitato – ad una rimeditazione di tale orientamento, posto che proprio i criteri sanciti dalla ricordata sentenza n. 4/2018 dell’Adunanza Plenaria, correttamente applicati dalla richiamata sentenza alla specifica fattispecie oggetto di giudizio, impediscono di addivenire ad un diverso esito interpretativo […]”, posto che “[…] In alcun modo, infatti, l’illegittimità dei criteri ambientali minimi influisce sulla formulazione dell’offerta: non solo in termini di impossibilità assoluta, ma neppure in termini di condizionamento relativo (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1300 del 2024) […]” (enfasi aggiunta) (Cons. Stato, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701; in termini Cons. Stato n. 2795/2023).

Sempre in tal guisa, cioè a dire nel senso di ritenere tempestivo il ricorso proposto contro l’aggiudicazione facendo valere la carenza dei CAM (tesi che registra maggiori favori nel panorama giurisprudenziale), si segnala la recente sentenza della Sezione II del TAR Lazio, Sede di Roma la quale, all’incirca un mese prima della pronuncia della Sezione II ter, ha così diversamente affermato: “Tuttavia, persuade maggiormente il contrario orientamento, sostenuto dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn.ri 2795/2023, 4701/2024, 1300/2024. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativo, avallato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (rif. n.1/2003, ma anche 4/2018), la lesività immediata del bando si può configurare solo per le clausole cd. “immediatamente escludenti”, tali essendo sia quelle che, in senso proprio e diretto, fissano requisiti illegittimi di accesso al procedimento selettivo, sia quelle che, in modo indiretto, impediscono tout court la formulazione di un’offerta seria e consapevole”, con la conseguenza che “è evidente che la violazione dei CAM, affermata nel ricorso, non abbia affatto impedito al ricorrente di presentare offerta, la quale è stata valutata e ammessa definitivamente nella graduatoria di gara. Il mancato recepimento dei CAM non si presenta, quindi, realmente impeditivo della partecipazione ovvero della presentazione dell’offerta, determinando piuttosto una violazione delle regole di ingaggio della competizione, destinate ad essere lesive solo con l’aggiudicazione definitiva, in conformità alla regola generale in tema di impugnazione dei bandi di gara(TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. II, 11 novembre 2024, n. 19910).

Sull’argomento è intervenuto di recente anche il TAR Campania-Napoli (Sez. I 15 gennaio 2025 n. 427 e Sez. IV 17 gennaio 2025 n.488), il quale ha ribadito che la carenza dei criteri ambientali minimi non integra un vizio tale da imporre l’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non essendo al cospetto di un’ipotesi eccezionale di clausole immediatamente escludenti o impeditive della partecipazione.

Infine, per quanto concerne la questione della possibile ed eventuale eterointegrazione della disciplina di gara ad opera dei decreti CAM, la questione sembra oramai risolta nel senso negativo di ritenere, quindi, illegittima tale possibilità, atteso che il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa – in un importante arresto giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701), poi ripreso in successive pronunce (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 13 novembre 2024, n. 20198; Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2024, n. 8171) – ha ribadito l’illegittimità della lex specialis che si limiti a un mero richiamo ai decreti CAM di riferimento, senza declinare puntualmente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili alla prestazione oggetto di affidamento, con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura di gara, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione, in ragione della violazione di norme poste “a presidio di interessi superindividuali”.

Sezioni Unite: il mutuo condizionato può essere titolo esecutivo

Il mutuo condizionato è un contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
Già in una nostra precedente newsletter avevamo dato atto di pronunce della S.C. nell’ambito del contrasto giurisprudenziale in tema di efficacia esecutiva del mutuo condizionato.
Ora le Sezioni Unite risolvono il contrasto stabilendo che anche il mutuo condizionato costituisce titolo esecutivo. La sentenza SS.UU. 6 marzo 2025, n. 5968 ha infatti stabilito il seguente principio: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Scarica qui la pronuncia delle Sezioni Unite e la nostra newsletter sul punto.

Debiti tributari delle società estinte

Chi risponde dei debiti tributari in caso di estinzione della società?

Le norme di riferimento della questione sono, da una parte, l’art. 2495 c.c. che stabilisce “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” e, dall’altra, l’art. 36 dpr 602/73 che afferma “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”.

Il 12.2.2025 è intervenuta sul tema l’importante pronuncia 3625/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito i seguenti principi di diritto:
a) “nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi”;

b) “questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie“;

c) “la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa”.

Le Sezioni Unite ribadiscono come la riscossione delle somme non configura solo il limite della responsabilità personale dei soci, ma la condizione attinente all’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria nel caso di debiti tributari di società estinta.

E ancora, l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria non è subordinato alla sussistenza di sole somme riscosse dal socio in base al bilancio di liquidazione, potendo radicarsi anche in ulteriori evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi nel bilancio, siano stati trasferiti ai soci, ovvero anche il caso di escussione di garanzie.

Pertanto, la mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci non è sufficiente ad escludere l’interesse ad agire del fisco (trattasi di una interpretazione estensiva di quanto affermato dall’art. 2495 c.c. in cui viene fatto riferimento alle sole somme dai soci riscosse in base al bilancio finale di liquidazione).

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Offese sui social: diffamazione anche senza indicare il nome?

È necessaria l’indicazione espressa del nome di una persona per integrarsi reato di diffamazione ai suoi danni?

La S.C. di Cassazione con sentenza 14345/2024 ha risolto la questione invocando il principio della individuabilità della persona offesa.

È stato infatti affermato che “essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017, Rv. 272320) Pertanto, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato “de quo” (cfr. Sez. 5, n. 18249 del 28.3.2008, Rv. 239831)”.

Nel caso di specie proprio in ragione del contenuto dei “post” inviati sul profilo “Facebook”, corredati dalle fotografie raffiguranti la persona offesa, quest’ultima era certamente individuabile, come dimostrato dalla circostanza obiettiva, che i testi lo avevano subito riconosciuto, aprendo la pagina Facebook, accessibile a terzi, provvedendo poi a informarlo.

Risulta pertanto confermato il principio già enunciato in giurisprudenza secondo cui, per la sussistenza del reato di diffamazione commesso attraverso una social network, occorre che la vittima delle espressioni offensive sia individuata o individuabile, non essendo richiesta necessariamente l’indicazione del nome di quest’ultima.

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Consenso informato: i 5 scenari

consenso informato 5 scenariImportante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in cui vengono enunciati i cinque scenari fondamentali in tema di consenso informato ai fini della risarcibilità da lesione del diritto di autodeterminazione.
In particolare, la Corte ha esaminato il tema della responsabilità medica per la violazione del consenso informato e identificato cinque scenari distinti:
1) Consenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque accettato l’intervento (consenso presunto), ma il trattamento ha peggiorato le sue condizioni di salute a causa di una condotta colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute.
2) Dissenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico: quando il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informato (dissenso presunto), e il peggioramento della salute è causato da una condotta colposa, sono risarcibili sia il danno alla salute che il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione.
3) Dissenso presunto e danno iatrogeno senza condotta colposa del medico: in caso di dissenso presunto, con danno iatrogeno ma assenza di colpa medica, si risarcisce la sola violazione del diritto all’autodeterminazione, valutata equitativamente. Il danno alla salute viene considerato solo se il paziente dimostra che non avrebbe comunque accettato l’intervento.
4) Consenso presunto senza danno iatrogeno: se il paziente avrebbe acconsentito all’intervento e questo non ha causato alcun danno, non è dovuto alcun risarcimento.
5) Consenso presunto, danno iatrogeno senza condotta colposa: quando il paziente avrebbe accettato l’intervento e il danno deriva da complicanze inevitabili (senza colpa medica), il risarcimento è possibile solo se il paziente dimostra conseguenze dannose non patrimoniali, diverse dal danno alla salute, come la sofferenza psichica o la restrizione della libertà personale.
Questa pronuncia rappresenta un contributo importante nella definizione dei confini tra responsabilità medica e diritto del paziente all’autodeterminazione.
Viene infatti ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è percorribile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Scarica qui la pronuncia della S.C. n. 30858 del 2.12.2024 e la nostra newsletter sul punto.