La cancellazione della società estingue l’illecito 231

società cancellata estinzione 231La questione dell’equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la morte del reo, con la conseguente estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due orientamenti principali

Un primo orientamento, più rigoroso, esclude che la cancellazione dell’ente possa determinare l’estinzione dell’illecito. Le argomentazioni a sostegno di questa tesi si fonda soprattutto sul principio di tassatività delle cause estintive dei reati, che costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di interpretazione estensiva

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto specifiche cause estintive, come l’amnistia (art. 8, comma 2) e la prescrizione (art. 67), senza menzionare l’estinzione dell’ente.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha stabilito che il fallimento (ora liquidazione giudiziale) non estingue l’illecito amministrativo dell’ente, rendendo incoerente una diversa soluzione per la cancellazione volontaria.

Il rinvio operato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato è condizionato dalla clausola “in quanto compatibili”, che ne limita l’applicazione indiscriminata.

Un secondo e più recente orientamento, avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25648 del 2024, giunge alla conclusione opposta, affermando che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito amministrativo. Questa posizione si basa sulla valorizzazione della riforma del diritto societario del 2003, la quale ha attribuito alla cancellazione un’efficacia costitutiva, determinando l’estinzione irreversibile della società ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, del codice civile. Di conseguenza, venendo meno il soggetto giuridico, le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 perderebbero la loro funzione. Le sanzioni interdittive sarebbero inapplicabili per assenza del destinatario e della sua attività, mentre quelle pecuniarie, volte a colpire il patrimonio dell’ente per limitarne l’operatività, risulterebbero inutili. Inoltre, un’eventuale sopravvivenza della responsabilità finirebbe per gravare su soggetti terzi, come i soci o i liquidatori, in violazione del principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 della Costituzione, principio di cui l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 è espressione.

Tale il dettato della pronuncia 16218/2026 della S.C. di Cassazione sezione VII penale, depositata il 5.5.2026.

La Corte ha inoltre precisato che l’estinzione non è assimilabile alle vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione), che presuppongono la continuità del soggetto giuridico, né alla liquidazione giudiziale, che non comporta l’immediata estinzione della società.

Infine, viene sottolineato che l’effetto estintivo opera indipendentemente dalla natura “fisiologica” o “fraudolenta” della cancellazione, in quanto l’art. 2495 c.c. prevede un meccanismo di portata generale.

Scarica qui la sentenza 16218/2026 citata.

 

Resistenza a pubblico ufficiale e concorso del passeggero

Con la sentenza n. 10510 del 19 marzo 2026, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta per delineare con precisione i confini della responsabilità a titolo di concorso morale del passeggero nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), commesso dal conducente di un veicolo datosi alla fuga. La Corte ha stabilito che la mera presenza a bordo del mezzo e una generica adesione all’intento di fuggire non sono sufficienti a configurare il concorso, essendo necessario un contributo eziologicamente rilevante che rafforzi il proposito criminoso dell’autore materiale o ne aggravi gli effetti.

La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in sede di appello cautelare, aveva applicato una misura restrittiva nei confronti di un soggetto, indagato per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Questi, in qualità di passeggero di un’autovettura, si era dato alla fuga insieme al conducente (rimasto non identificato) a fronte dell’alt intimato dai Carabinieri. La fuga, caratterizzata da manovre pericolose, si era conclusa con un impatto contro il veicolo dei militari, a seguito del quale l’indagato aveva proseguito la fuga a piedi.

Il Tribunale dell’appello cautelare aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base del seguente principio:

deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso colui che «essendo passeggero a bordo di un’autovettura, accetti di condividere ogni possibilità di fuga, offerta dalla vettura stessa, così dimostrando di aderire all’intento di sfuggire alla cattura».

Secondo tale impostazione, la semplice accettazione del rischio e la condivisione delle modalità della fuga sarebbero state sufficienti a fondare la responsabilità concorsuale del passeggero.

La Suprema Corte ha annullato tale ordinanza censurando radicalmente l’enunciato del Tribunale. I giudici di legittimità hanno chiarito che tale principio “non è condivisibile, se l’adesione, quale atteggiamento della volontà, non si traduca in un contributo eziologicamente rilevante alla condotta offensiva del bene giuridico protetto“.

La Corte ha ribadito i consolidati principi in materia di concorso morale, specificando che per la sua configurabilità è necessario un apporto concreto e causalmente orientato. In particolare, con riferimento al delitto di cui all’art. 337 c.p., la Cassazione ha affermato che “integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi”.

In termini più generali, la rilevanza causale del contributo del concorrente morale si manifesta solo quando questo sia in grado di consolidare un proposito criminoso già esistente ma ancora incerto, aumentandone le probabilità di realizzazione.

Infine, la Corte ha escluso che la fuga a piedi del passeggero, successiva all’interruzione della marcia del veicolo, potesse assumere rilevanza ai fini della responsabilità concorsuale. Tale comportamento, infatti, è stato qualificato come una “condotta realizzata quando il reato si era ormai consumato” e, pertanto, inidonea a configurare un’azione di istigazione o rafforzamento rispetto alla precedente guida pericolosa del conducente.

Scarica qui la sentenza integrale.

 

Il nostro intervento a Radio Magenta sul referendum giustizia

Complimenti ai nostri Francesca Aliverti e Pietro Gabriele Roveda per l’intervento chiaro ed esaustivo nella rubrica Incontri e Racconti su Radio Magenta.

Si è discusso dell’imminente referendum costituzionale confermativo sulla Giustizia previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.

Grazie a Roberto Garagiola per il cortese invito.

Clicca qui per assistere alla puntata integrale.

Società estinta e responsabilità dei soci

L’art. 2495 co. 3 c.c. stabilisce “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Nel solco quanto già stabilito dalla sentenza 3625/2025 le Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, con ordinanza 30166 del 15 novembre 2025, ribadisce un principio fondamentale: la cancellazione della società dal Registro delle imprese non estingue i rapporti giuridici pendenti, che si trasferiscono automaticamente ai soci.

Viene affermato in particolare il seguente principio di diritto: “In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell’azione, ma integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l’interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie“.

Anche in assenza di distribuzione finale di somme, la sola qualità di socio al momento dell’estinzione basta a fondare la legittimazione passiva nelle controversie in corso o future.

La responsabilità rimane nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione, secondo l’art. 2495 c.c., ma ciò non impedisce al creditore di agire contro il socio subentrante.

Scarica qui l’ordinanza 30166/2025 citata.

Arclex ottiene la certificazione per la parità di genere

Arclex ha ottenuto la certificazione di uniformità alla norma UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere.

Arclex crede nel valore delle persone, affinché ogni persona si senta inclusa e possa dare il meglio di sé per competenze, esperienza e impegno. A tal fine, fin dalla sua nascita, coerentemente con la propria mission, ha adottato strategie di gestione e crescita delle risorse umane in grado di promuovere e migliorare una cultura inclusiva, in grado di accogliere e valorizzare senza pregiudizio le diversità rappresentate dall’unicità delle persone, della loro storia, e il loro sviluppo personale e professionale, a prescindere dal ruolo ricoperto all’interno della sua organizzazione e nel pieno rispetto e valorizzazione delle diversità di genere, età, origine, sociale, religiosa, idee politiche, abilità psicofisiche, identità e orientamento sessuale.

Lo studio ha pertanto implementato un Sistema di Gestione per la Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022.

Le nostre policy sono consultabili nell’apposita pagina del nostro sito.