Il Garante per la protezione dei dati personali in questo periodo di emergenza epidemiologica ha intensificato l’adozione di provvedimenti, comunicati e audizioni.
E’ innegabile infatti che la problematica del Coronavirus coinvolga particolari categorie di dati (i c.d. dati sensibili) e in particolar modo i dati relativi alla salute.
Accanto alla necessità di tutela di questi dati vi è anche la necessità di protezione dei cittadini.
Spesso questi due diritti incontrano momenti di frizione, con conseguente necessità di contemperare le due esigenze.
Sul sito del Garante sono stati pubblicati, in maniera organizzata:
– provvedimenti, comunicati, audizioni, interventi, interviste e altri documenti;
– le principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali.
Tra questi anche la lettera del garante al Ministro della Giustizia sul processo penale da remoto.
Le pagine sono in costante aggiornamento.
Clicca sopra per accedere direttamente al sito del garante e visionare il materiale.
Giorno: 18 Aprile 2020
Patto fiduciario su immobili: non occorre la forma scritta
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 6 marzo 2020, n. 6459 hanno affermato che il patto fiduciario è da considerarsi analogo all’istituto del mandato senza rappresentanza e pertanto non è necessaria la forma scritta a fini di validità, nemmeno quando abbia ad oggetto un bene immobile.
Pertanto, una volta provato in giudizio, il patto fiduciario relativo a un acquisto di un bene immobile effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, giustifica l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento del bene.
L’obbligo di ritrasferimento dell’immobile discende infatti direttamente dal patto, anche verbale, e l’eventuale dichiarazione scritta del fiduciario che riconosce l’intestazione dell’immobile e promette di ritrasferirlo al fiduciante è da considerare come semplice promessa di pagamento, che conferma l’esistenza del preesistente rapporto di fiducia.
Come tale, la promessa ha l’effetto di invertire l’onere probatorio e di esentare il fiduciante a dare prova del rapporto, ormai presunto fino a prova contraria.
Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.