Il querelante non compare in udienza: remissione tacita di querela?

Il nuovo art. 152 c.p., nella sua formulazione a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), stabilisce, tra l’altro, che “Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Vi è altresì remissione tacita:

  • quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
  • quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati”.

In ragione di tale nuova norma, la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 31832/2024, ha chiarito che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice.

Ovviamente il presupposto della remissione tacita deve risiedere nella preventiva rituale citazione e della mancata comparizione in assenza di giustificato motivo.

Infatti, afferma la citata sentenza, “secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, recepita dal legislatore della novella, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela” (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 31668 del 23.6.2016).

Eguale conseguenza non può automaticamente desumersi dalla mancata costituzione di parte civile del querelante, posto che “la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non rappresenta di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all’esercizio dell’azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria” (cfr. Cass. Sez. V penale, n. 16412 del 21.2.2024).

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Piano genitoriale, lo schema del CNF

L’art. 473bis 12 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia, all’ultimo comma, prevede che “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 19 maggio u.s., ha approvato una proposta di schema di piano genitoriale elaborato dalla Commissione per il Diritto di famiglia.

Come indicato nella circolare del CNF (scarica qui) il documento si propone infatti di fornire una “fotografia” della situazione familiare esistente al momento del sopraggiungere della crisi, dando atto delle modalità utilizzate dai genitori per la gestione dei figli minori, nonché della situazione di questi ultimi rispetto alle principali criticità che emergono al momento della rottura del legame, conforme a parametri di chiarezza e sinteticità.

Si tratta di uno strumento da utilizzare in sede di redazione del progetto educativo dei figli, introdotto dalla Riforma Cartabia.

Scarica qui la proposta di schema del piano genitoriale e la nostra newsletter sul punto.

Riforma Cartabia del processo penale

Marta-Cartabia riforma processo penaleIl Consiglio dei Ministri ha approvato gli emendamenti proposti dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in relazione alla riforma del processo penale.

Scarica qui il testo integrale degli emendamenti approvati.

Le novità più importanti sono:

  • Prescrizione – Confermato lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione), ma introdotta una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione (possibile una proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità, salvo per i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).
  • Processo penale telematico – Ampliamento dell’utilizzo del deposito di atti in formato digitale e di notifiche telematiche; rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”; rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato; individuazione di meccanismo di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
  • Iscrizione notizia di reato – In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.
  • Udienza preliminare – Previsione dell’udienza preliminare solo per reati di particolare gravità e estensione delle ipotesi di citazione diretta a giudizio; sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
  • Appello – Positivizzazione del principio di inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi; limitazione delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e condanne a lavori di pubblica utilità).
  • Cassazione – Nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze CEDU; trattazione di regola scritta dei ricorsi, salvo richiesta di discussione.
  • Patteggiamento – Se la pena detentiva supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e PM può estendersi alle pene accessorie e alla confisca.
  • Giudizio abbreviato – riduzione della pena di un (ulteriore) sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
  • Cambio di giudice/collegio – In caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, riassunzione della prova solo se ritenuto necessario.
  • Querela – Delega al Governo al fine di estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.
  • Pene Sostitutive – Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale.
  • Particolare tenuità del fatto – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis c.p., ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.
  • Messa alla Prova – Delega al Governo per estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione; potrà essere proposta anche dal PM.

Scarica la bozza del fascicolo emendamenti e gli emendamenti approvati (AC 2435).