Con sentenza 10747 depositata il 5.6.2020 la I Sezione Civile della S.C. di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.
Ad imporre questa soluzione è la disciplina dell’espropriazione parziale che postula che l’indennizzo riconosciuto al proprietario dall’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non riguardi soltanto la porzione espropriata (quando questa vi sia), ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass. n. 20241 del 2017).
Nella specie, l’indennizzo eventualmente spettante al proprietario per la perdita di valore dell’area residua deve essere calcolato in relazione alla più limitata capacità edificatoria consentita sulla più ridotta superficie rimasta a seguito della creazione o dell’avanzamento della fascia di rispetto (in tal senso è anche Cass. n. 7195 del 2013), ma senza automatismi come quello del trasferimento di cubatura da un’area all’altra.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.
Categoria: News
Un termine ad adempiere inferiore a 15 giorni non abilita alla risoluzione del contratto
In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454 c.c., comma 2; in conseguenza, in presenza dell’assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l’adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell’accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell’inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti.
E’ il principio di diritto sancito dalla sentenza della I Sezione Civile della S.C. di Cassazione n. 8943 del 14.5.2020.
Motiva infatti la Corte che l’art. 1454 c.c., prevede, al comma 2, che il termine assegnato con la diffida ad adempiere non possa essere inferiore a quindici giorni, “salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore”. Al di fuori di queste ipotesi, la fissazione di un termine inferiore determina l’inidoneità della diffida alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti (Cass. 30 gennaio 1985, n. 542; nel senso che l’assegnazione del termine inferiore produca tale risultato, cfr. pure Cass. 5 aprile 1982, n. 2089).
L’assegnazione di un termine siffatto è dunque ammessa ove ricorra una specifica pattuizione derogatoria e nei casi in cui essa risulti congrua avendo riguardo alla natura del contratto e agli usi. Questa S.C. ha poi precisato che l’accertamento della congruità del termine costituisce un accertamento di fatto (Cass. 3 settembre 2019, n. 22002; Cass. 6 novembre 2012, n. 19105; Cass. L. settembre 1990, n. 9085), che è incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici (Cass. 6 novembre 2012, n. 19105 cit.; Cass. 1 settembre 1990, n. 9085 cit.).
La riduzione del termine di quindici giorni deve essere giustificata dalla presenza di una delle tre condizioni previste dall’art. 1454, comma 2, cit.: in assenza di esse, non ha senso dibattere della congruità del termine. Infatti, il giudizio di congruità, in base alla norma codicistica, non entra in gioco con riferimento all’eventualità della pattuizione di un termine ridotto rispetto a quello legale, mentre in tanto può rilevare, con riferimento alle altre due ipotesi, in quanto la restrizione del detto termine trovi ragione nella natura del contratto o negli usi.
Anche in caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall’art. 1454 c.c., decorre dall’ultimo di essi, sicché lo spatium agendi di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l’insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall’ultima diffida: Cass. 3 marzo 2016, n. 4205; Cass. 6 luglio 2011, n. 14877).
Scarica qui il testo integrale della sentenza.
Sequestrabile il fondo pensione
La Terza Sezione Penale della S.C. di Cassazione con sentenza 13660/2020 del 6.5.2020 ha affermato la possibilità di sequestro finalizzato a confisca delle somme di denaro versate in un fondo pensione nella fase di accumulo della provvista, non essendo applicabili, nella specie, i limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c.
Secondo la Corte infatti, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria, gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei fondi pensione costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita e deve pertanto concludersi che le somme di denaro in essi confluite siano soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.
Il ristoratore è responsabile se il cliente si ustiona con la pizza
Il ristoratore è responsabile nei confronti di un cliente infortunatosi perché la cameriera che sta servendo le pietanze viene urtata da una terza persona, perde l’equilibrio e lascia cadere una pizza bollente sul braccio della danneggiata.
La corte territoriale aveva affermato che:
1) il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito;
2) il caso fortuito non esclude la colpa dell’autore del danno, se la condotta del terzo sia prevedibile od evitabile;
3) nel caso di specie la “agitazione” dei ragazzi che componevano la comitiva presente nel ristorante era prevedibile, e si sarebbe potuta evitare da parte del ristoratore adottando “le adeguate cautele”.
Tale impostazione è stata confermata dalla S.C. di Cassazione con ordinanza 9997/2020 depositata il 28.5.2020 in cui si legge che chi accede in un ristorante, stipulando per facta concludentia un contratto rientrante nel genus del contratto d’opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica.
Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua struttura socialmente tipica comporta l’obbligo del ristoratore di dare “ricetto ed ospitalità” all’avventore. In mancanza di questo elemento, non di contratto di ristorazione si dovrebbe parlare, ma di compravendita di cibi preparati o da preparare.
Nel contratto di ristorazione pertanto, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte: e tanto basta per fare sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c..
Effetto derivante dalla legge, e quindi onnipresente in ogni contratto, è l’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle.
Tale obbligo discende dall’art. 32 Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati, e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria (persona all’altra: e dunque non solo nei contratti di spedalità o di trasporto di persone, ma anche in quelli – ad esempio – di albergo, di spettacolo, di appalto (quando l’opus da realizzare avvenga in presenza del committente), di insegnamento d’una pratica sportiva, di ristorazione.
Scarica qui il testo integrale dell’ordinanza.
Concorso tra bancarotta e autoriciclaggio
E’ possibile il concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p.
Lo ha stabilito la S.C. di Cassazione Sezione V penale con sentenza n. 1203/2020.
Con l’art. 648 ter c.p.c. è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tal delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Secondo la Corte la distrazione fallimentare ben può costituire il reato presupposto per la contestazione dell’antiriciclaggio, a nulla rilevando addirittura che l’impiego del bene di provenienza illecita sia avvenuto in epoca antecedente al fallimento e dunque, prima della consumazione del reato di bancarotta.
Infatti, come per i delitti di ricettazione e riciclaggio, anche il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi configurabile nell’ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano ab origine qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 c.p., in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita aggravata procedibile d’ufficio) e il delitto di bancarotta patrimoniale, in ragione del quale il secondo assorbe il primo, quando la società, a danno della quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa/distrattiva, venga dichiarata fallita, secondo una evidente progressione criminosa.
Scarica qui il testo integrale della sentenza.