La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.
È quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 depositata il 21 luglio 2020 (relatore Stefano Petitti), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis del codice penale, laddove non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia è previsto un massimo superiore a cinque anni. La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.
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Categoria: Diritto penale
Obblighi del medico competente in tema di sorveglianza sanitaria
La recente sentenza 19856 depositata il 2.7.2020, della S.C. di Cassazione, Sezione IV penale ricostruisce gli obblighi gravanti in capo al medico competente del lavoro in tema di sorveglianza sanitaria.
I compiti del medico competente si suddividono essenzialmente in tre categorie:
a) i compiti c.d. professionali costituiti essenzialmente dal dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
b) i compiti c.d. collaborativi rappresentati dal dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un’approfondita conoscenza dell’organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; nell’ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore;
c) i compiti c.d. informativi consistenti: – nel dovere primario di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività; – nel dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori; – nel dovere di esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 (riunioni periodiche, obbligatorie nelle aziende con più di 15 dipendenti aventi ad oggetto il tema della sicurezza), al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori.
Dopo aver ricordato quanto sopra la Corte sottolinea come il presupposto della rimproverabilità soggettiva nei confronti dell’imputato implica la prevedibilità dell’evento che va compiuta ex ante, riportandosi al momento in cui la condotta è stata posta in essere avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno e riferendosi alla concreta capacità del soggetto di uniformarsi alla regola cautelare, da commisurare al parametro del modello dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze da parte dell’agente concreto (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Rv. 274500).
Inoltre, a fronte di una condotta attiva indiziata di colpa che abbia cagionato un certo evento, occorre, poi, operare il giudizio controfattuale, ovvero chiedersi se, in caso di c.d. comportamento alternativo lecito, l’evento che ne è derivato si sarebbe verificato ugualmente e ne rappresenti la concretizzazione del rischio.
Nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose in campo medico, il ragionamento contro – fattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, deve essere svolto dal giudice tenendo conto della specifica attività che sia stata specificamente richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con altro grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30649 del 13/06/2014, Rv. 262239). Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dal medico e il decesso del paziente allorquando risulti accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore, rallentando significativamente il decorso della malattia, o con minore intensità lesiva (Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, Rv. 256338).
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Riforma dell’abuso d’ufficio
L’art. 23 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), c.d. “decreto semplificazioni“, pubblicato in G.U. n. 178 del 16.7.2020, tra le altre previsioni, modifica l’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio).
La norma previgente disponeva “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.
L’art 23 citato sostituisce le parole “di norme di legge o di regolamento” con la locuzione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Il nuovo testo recita quindi “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.
Si tratta della quarta riformulazione della norma dal 1930 nel tentativo di perseguire maggiore tassatività e determinatezza della fattispecie di reato.
Come è noto, infatti, l’art. 323 c.p. ha da sempre costituito una sorta di chiusura del sistema per punire condotte che non ricadano in altre fattispecie penali.
Secondo la relazione del Presidente del Consiglio l’obiettivo sarebbe quello di tranquillizzare funzionari e amministratori pubblici, chiamati a “darsi da fare” per facilitare la ripresa del paese (“stop alla paura della firma: i funzionari pubblici devono poter sbloccare lavori e spese (es. riforma abuso ufficio)”).
La maggiore specificità della fattispecie dovrebbe derivare:
a) dall’esclusione dei regolamenti tra le norme violate, rilevando unicamente “regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”;
b) dal fatto che le regole di condotta siano “specifiche” ed “espressamente previste” dalle norme violate;
c) dalla previsione per cui da tali regole di condotta “non residuino margini di discrezionalità”.
Delitti in tema di dichiarazioni tributarie punibili a titolo di tentativo
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 75/2020 (“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, la c.d. “direttiva PIF” – direttiva per la protezione interessi finanziari).
Tra le novità introdotte:
a) l’inasprimento delle pene per i reati di peculato, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, induzione indebita a dare o promette utilità, quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea, nonché estende l’area di punibilità di taluni reati (peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promette utilità, truffa) in relazione ai medesimi interessi finanziari;
b) introduzione della punibilità a titolo di tentativo per i delitti in tema di dichiarazioni tributarie di cui agli artt. 2, 3 e 4 al d.lgs 74/2000 (precedentemente esclusa dall’art. 6) nell’ipotesi di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all’interno dell’Unione Europea e finalizzati all’evasione dell’IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro;
c) ripristino delle sanzioni penali per il reato di contrabbando (in precedenza depenalizzato) quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro;
d) estensione dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, con l’aggiunta del delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato e abuso d’ufficio ex artt. 314, 316, 323 c.p.) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma di cui alla legge 157/2019 (delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, quando rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva).
Scarica qui il d.lgs 75/2020 e la relativa relazione illustrativa.
Legittima difesa putativa e sproporzione del mezzo
Interessante la recente sentenza della Suprema Corte che ha trattato il caso di un imputato, condannato per tentato omicidio per aver sferrato un fendente con un coltello nel costato di chi lo aveva aggredito nell’ambito di una rissa, e ha invocato la causa di giustificazione della legittima difesa.
La S.C. di Cassazione con sentenza 20741 depositata il 13.7.2020 ha considerato:
a) che se è vero che l’esimente della legittima difesa non è applicabile a chi abbia agito nella ragionevole previsione di determinare una risposta aggressiva, la sentenza di condanna non solo non chiariva quale fosse stato l’atteggiamento provocatorio o di sfida tenuto dall’imputato, partecipe, al pari di tutti i corissanti, ad un alterco svoltosi a distanza e consistito in un reciproco scambio di insulti, ma negava espressamente che egli avesse, nel corso di esso, lanciato una sfida agli avversari, estraendo e brandendo il coltello;
b) che una mera discussione, poco importa da chi originata, non è motivo sufficiente a giustificare un’aggressione fisica, né vale a configurare l’innesco di una sfida o la volontaria provocazione di una situazione di pericolo, cui si accompagni non solo la previsione ma addirittura il proposito, secondo quanto apoditticamente si afferma, di fronteggiare l’avversario con un’arma opportunamente tenuta celata;
c) che non appare rispettoso della stessa ricostruzione dei fatti operata in sentenza non tener conto che la condotta reattiva dell’imputato era seguita non già allo scambio di ingiurie, ma a un comportamento della vittima che aveva spostato la contesa verbale sul piano del confronto fisico: era stata la vittima a staccarsi dagli amici e ad avvinarsi, anzi a “scagliarsi” contro l’imputato con “l’intenzione di fargliela pagare”, così mostrando non solo e non tanto la superfluità della – contestuale e peraltro erronea sottolineatura dell’omessa conferma, da parte del teste oculare, delle già riferite modalità dell’aggressione, ma implicitamente ammettendo che un’aggressione fisica vi era stata ad opera della vittima, del quale si rimarcava la superiorità fisica rispetto all’avversario. E l’attualità del pericolo, richiesta per la configurabilità della scriminante, implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria la reazione difensiva, restando estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata; ma tale non sarebbe certamente la condotta tenuta dall’imputato che, secondo la ricostruzione offerta, ha estratto il coltello solo quando l’antagonista era passato al contatto fisico.
Dopo aver precisato quanto sopra, la S.C. ha ricordato che, quando vi è il dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, in presenza di un principio di prova o di una prova incompleta, esso non può che giovare all’imputato (Sez. 1, n. 9708 del 7 luglio 1992, Giacometti, Rv. 191886; Sez. 5, n. 10332 del 5 settembre 1995, Lajacona, Rv. n. 202658; Sez. 1, n. 8983 del 8 luglio 1997, Boiardi, Rv. n. 208473; Sez. 2, n. 32859 del 4 luglio 2007, Pagliaro, Rv. 237758); e lo stesso vale con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, quando emergano circostanze di fatto che giustifichino la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo e sorreggano l’erroneo convincimento di versare nella necessità di difesa, poiché tali circostanze, anche se considerate non del tutto certe, portano ugualmente a ritenere sussistente la legittima difesa putativa (Sez. 4, n. 4474 del 15/11/1990, P.M. in proc. Abate, Rv. 187319).
E ogni volta che sia ipotizzabile (anche come conseguenza dell’applicazione del canone in dubio pro reo) la difesa legittima, non basta una oggettiva sproporzione del mezzo usato e delle conseguenze prodotte a fare ritenere comunque sussistente la responsabilità di chi reagisce a titolo di colpa.
L’adeguatezza della reazione va verificata con riferimento alle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non astratto, in relazione a tutti gli elementi di fatto – oggettivi e soggettivi – che connotano l’aggressione, sicché quando l’aggredito, fisicamente e psicologicamente più debole, abbia realmente un solo mezzo a disposizione per difendersi e l’aggressione subita non sia altrimenti arrestabile, l’uso di tale strumento, può risultare non eccessivo, se, usato con modalità diverse, poteva ritenersi adeguato.
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