Ai figli i cognomi di entrambi i genitori

cognome entrambi genitoriIn data odierna la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori, dichiarandole illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.

Secondo la Consulta “Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.

Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice.

La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Viene demandato al legislatore la regolazione di tutti gli aspetti connessi alla citata decisione.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

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Ascolto del minore infradodicenne ai fini dell’affido

ascolto minore 12 enneIl minore di anni 12 “capace di discernimento” deve essere ascoltato nel procedimento giudiziale finalizzato al suo affido.

Lo ha affermato la S.C. di Cassazione con ordinanza 7262/2022 affermando tra l’altro che i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, sono parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori.

La tutela del minore in questi giudizi, pertanto, si realizza mediante la previsione di ascolto il cui mancato adempimento integra violazione del principio del contradditorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione.

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Testamento olografo scritto in stampatello

testamento stampatelloLa Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza 42124/2021 tratta la questione della validità di un testamento olografo vergato in stampatello dal de cuius.

Era stato infatti eccepito dai ricorrenti che il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per il testamento olografo, non sarebbe compatibile con l’uso dello stampatello.

La S.C. ricordando che una parte della dottrina ammette con larghezza la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato, ha invocato quindi la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia.

Tale tesi è stata fatta propria dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha riconosciuto la validità del testamento olografo scritto in stampatello (Cass. n. 31457/2018). È stato rilevato che sussiste in tal caso il requisito dell’autografia e pertanto il testamento non può essere considerato affetto da nullità adducendo difficoltà della prova della sua autenticità. Il livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizia calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello.

E’ valido quindi il testamento olografo quando lo stampatello presenti caratteristiche “individualizzanti” che consentano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità del documento.

In alcuni casi l’uso dello stampatello, se utilizzato abitualmente in vita dal testatore, non pone un problema di validità, ma costituisce addirittura prova della provenienza.

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Dichiarazione di convivenza via pec tramite avvocato

convivenza di fattoL’Ordine degli Avvocati di Milano ha raggiunto un accordo con il Comune di Milano secondo il quale gli avvocati possono inviare a mezzo PEC ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it (indicando nell’oggetto la sigla “CdF”) la Dichiarazione di Costituzione di convivenza unitamente ai documenti di identità e codice fiscale sottoscritti dalle Parti, tutto in formato pdf.

Il modello della dichiarazione è reperibile al link: https://www.comune.milano.it/documents/20126/466761/Dichiarazione+Convivenza+di+fatto.pdf/02895f02-12e1-729a-61fe-adf553fa77df?t=1545235191552

Con la medesima comunicazione PEC l’Avvocato potrà anche depositare il Contratto di Convivenza autenticato dal professionista stesso (aggiungendo nell’oggetto della PEC la sigla “Contratto CdF”), tutto in formato pdf.

Scarica qui il modello di dichiarazione.

Responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno

 

infortuni-scuola

L’istituto scolastico, e quindi il Ministero dell’Istruzione, è tenuto al risarcimento dello studente che si infortuna durante l’ora di educazione motoria qualora non dimostri la presenza di una causa ad esso non imputabile e tale da liberarlo dall’obbligo di risarcire l’alunno.

Infatti, mentre è onere del danneggiato attore dimostrare che l’incidente si è verificato durante la lezione di ginnastica a causa della mancata sorveglianza richiesta all’istituto scolastico, l’istituto scolastico deve invece dimostrare di aver diligentemente sorvegliato in modo da impedire il fatto e che l’evento dannoso è stato determinato da una causa imputabile né alla scuola né all’insegnante, non essendo sufficiente affermare, senza dimostrarlo, che l’incidente sia avvenuto in maniera improvvisa, non prevedibile e non evitabile, imputabile all’intemperanza dell’allievo e alla naturale competizione durante una partita.

Il fatto che genera il danno è l’inadempimento dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno nell’intervallo di tempo in cui questo ha fruito della prestazione scolastica, ossia durante la lezione di educazione fisica.

E’ quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, Sezione III civile, con ordinanza 35281/2021.

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